Sentenza n. 626 del 1988

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SENTENZA N.626

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 27 aprile 1985, depositato in cancelleria il 7 maggio 1985 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali del 1° ottobre 1984, concernente il trasferimento di personale statale (assunto ex legge n. 285/1977) in servizio presso le Soprintendenze per i beni A.A.A.S. di Cagliari e di Sassari, alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del d.P.R. n. 348 del 1979.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

 1.-La Regione Sardegna impugna, e chiede altresì che sia sospeso, il decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali 1° ottobre 1984 avente ad oggetto il trasferimento alla Regione di personale statale in servizio presso le Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari e di Sassari, lamentando la violazione degli artt. 3, lett. a) ed J), 6 e 56 dello Statuto per la Sardegna (l.c. 26 febbraio 1948), nonché degli artt. 57, 74 e 80 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione del medesimo Statuto in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

2.-Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe lesivo in primo luogo degli artt. 3, lett. a) ed f), 6 e 56 dello Statuto per la Sardegna.

Tanto, in particolare, in ragione dell'inosservanza delle procedure di trasferimento di funzioni, uffici e personale dallo Stato alla Regione previste nell'ultima delle dette disposizioni statutarie, che, sempre secondo la ricorrente, imporrebbe sempre l'intervento, allo scopo, di una Commissione paritetica Stato-Regione.

Sotto l'esposto profilo, il ricorso non é fondato.

L'art. 56 dello Statuto per la Sardegna dispone che una Commissione paritetica di quattro membri debba proporre, oltre alle norme di attuazione dello Statuto, anche <le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione>. Appunto su parere di tale Commissione paritetica sono state adottate le norme di cui al d.P.R. n. 348 del 1979, il quale, all'art. 74, dispone che <sono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato operanti in Sardegna, indicati nella tabella A allegata al presente decreto>, ed all'art. 80, comma primo, che la Regione debba provvedere al funzionamento di quegli uffici - finché diversamente non disponga una legge regionale - con il personale che si trovi in servizio presso di essi alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il secondo comma dello stesso art. 80 dispone poi che <a tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla regione>.

Come si desume dal tenore testuale dell'art. 56 dello Statuto, l'intervento della Commissione paritetica si esaurisce nella proposta di adozione delle norme relative ai trasferimenti, e non é invece richiesto - in via di principio - per i singoli atti di trasferimento.

Il personale delle Sezioni delle bellezze naturali delle Soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici, che sono appunto menzionate al n. 1) della predetta tabella A, pertanto, legittimamente é stato trasferito alla Regione con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali senza l'intervento della Commissione paritetica, perché proprio a tanto doveva condurre l'applicazione di una disposizione (l'art. 80 del d.P.R. n. 348 del 1979) che su parere di detta Commissione paritetica era stata appunto adottata. E' del resto fatto palese dall'art. 79 dello stesso d.P.R. n. 348 (che ribadisce quanto previsto dagli artt. 113 e 119 del d.P.R. n. 616 del 1977) che, quando le norme di attuazione dello Statuto hanno voluto un ulteriore intervento (ma sempre nella fase di <proposta> delle norme generali) della Commissione paritetica, lo hanno espressamente disposto.

3. -La ricorrente lamenta, poi, la violazione, oltre che delle norme statutarie già citate, degli artt. 57, 74 e 80 del d.P.R. n. 348 del 1979, rilevando che il provvedimento impugnato da un lato avrebbe omesso di precisare se il personale trasferito fosse effettivamente in servizio presso le Sezioni sopraindicate e svolgesse comunque mansioni rientranti nelle competenze di quelle Sezioni; dall'altro avrebbe trasferito personale che non aveva espresso il proprio consenso, ed avrebbe omesso di trasferire personale avente titolo al trasferimento, che quel consenso aveva invece manifestato.

Anche sotto tali ulteriori profili, il ricorso non é fondato.

Sul primo punto va osservato che, nelle premesse del provvedimento impugnato, si fa riferimento a comunicazioni relative al personale assunto ai sensi della legge n. 285 del 1977 <in servizio presso la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Cagliari e Sassari, adibito al settore delle bellezze naturali>, personale preso in considerazione dal provvedimento stesso.

In ordine al trasferimento di personale in carenza del consenso dello stesso, va osservato che sempre nelle premesse del provvedimento impugnato e dato rinvenire il riferimento all'avventura acquisizione delle <istanze di consenso> al trasferimento alla Regione Sardegna presentate dal personale interessato. Per quanto invece attiene al mancato trasferimento di personale consenziente ed avente titolo al trasferimento, le affermazioni della Regione ricorrente risultano del tutto apodittiche, specie in presenza dell'ultima parte della tabella A allegata al d.P.R. n. 348 del 1979, che vuole che i trasferimenti di uffici e personale dallo Stato alla Regione Sardegna siano disposti <nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato>.

La pronuncia sul merito del ricorso assorbe la pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'atto impugnato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara che spetta allo Stato trasferire alla Regione Sardegna il personale indicato nel decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali 1° ottobre 1984, secondo le modalità nello stesso previste; conseguentemente respinge il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.