Sentenza n. 625 del 1988

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SENTENZA N.625

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi promossi con n. 4 ricorsi della Regione Sicilia notificati il 17 dicembre 1979, il 9 maggio e il 10 luglio 1981 e il 23 aprile 1982, depositati in cancelleria il 21 dicembre 1979, il 29 maggio e il 18 luglio 1981 e il 28 aprile 1982 ed iscritti al n. 27 del registro ricorsi 1979, ai nn. 18 e 31 del registro ricorsi 1981 e al n. 5 del registro ricorsi 1982 per conflitti di attribuzione sorti a seguito: a) del d.P.R. 1° giugno 1979, n. 501, recante: <Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale>; b) di atti e comportamenti presi da organi statali in materia di determinazioni e tariffe relative a trasporti per collegamenti fra la Sicilia e le isole minori; c) della nota del Ministero della Marina mercantile, Direzione Generale della navigazione e del traffico marittimo, in data 9 maggio 1981, n. 311 - 1364, diretta alla Regione Sicilia, recante: <Aumento tariffe passeggeri ed auto al seguito sui collegamenti con la Sicilia>; d) della nota 20 febbraio 1982, n. 311/311 del Ministero della Marina mercantile, diretta alla Regione Sicilia-Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti, concernente variazione degli orari delle linee della Società Tirrena.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

 

1.-Poiché tutti i ricorsi deducono la lesione della competenza attribuita alla Regione Sicilia, dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, in materia di trasporti e comunicazioni marittime, i quattro giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Il ricorso n. 27/1979 ha per oggetto gli artt. 31, 34, 37, primo comma, e 38, terzo comma, del d.P.R. 1° giugno 1979, n. 501 (Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale).

Le censure alle suddette norme, delle quali in particolare si e detto in narrativa, hanno come elemento comune la mancata previsione in esse del parere preventivo della Regione ricorrente, in relazione alla regolamentazione dei servizi nazionali di trasporto che si svolgono nell'ambito della Regione stessa, o che direttamente la interessano, come stabilisce l'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), articolo alla cui luce va letto l'art. 22 dello Statuto, del quale anche si lamenta la violazione, unitamente agli artt. 17, lett. a), e 20.

Va tuttavia rilevato -come del resto ha riconosciuto la stessa Avvocatura dello Stato- che il regolamento impugnato non pretende minimamente di escludere l'intervento del rappresentante della Regione ed il parere della medesima in tema di istituzione e regolamentazione dei servizi marittimi, di cui si tratta.

Il silenzio delle disposizioni regolamentari sul punto non può infatti essere inteso se non nel senso dell'ossequio da esse prestato nei confronti delle norme di rango superiore contenute nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.

Non vi é quindi ragione di dubitare che, anche secondo l'impugnato regolamento di esecuzione, in sede di adozione dei concreti provvedimenti di istituzione e regolamentazione dei servizi marittimi in questione - provvedimenti che il regolamento contempla in via generale ed astratta-, l'amministrazione statale sia obbligata ad attenersi a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto, come specificato dall'art. 8 del d.P.R. n. 1113/1953, e cioè ad acquisire il preventivo parere della Regione Sicilia.

Ciò importa la non fondatezza della censura prospettata con il ricorso in esame.

3.-Alla stregua delle considerazioni svolte in precedenza, relativamente al ricorso n. 27/1979, appare fondato il ricorso n. 31/1981, con il quale é stato sollevato conflitto, ad opera della Regione Sicilia, avverso la nota del Ministro della marina mercantile, in data 9 maggio 1981, recante l'aumento delle tariffe passeggeri ed auto al seguito sui collegamenti marittimi con la Sicilia.

Non vi é dubbio, infatti, che la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 22 dello Statuto speciale ed 8 del d.P.R. n. 1113/1953, sicché era necessaria la preventiva consultazione della Regione Sicilia, che é invece illegittima mente mancata.

4. - Con il ricorso n. 18/1981, la Regione Sicilia ha sollevato conflitto avverso <atti o comportamenti, dei quali si ignorano gli estremi, presi da organi statali in materia di determinazioni e tariffe relative a trasporti per collegamenti fra la Sicilia e le isole minori>.

L'assoluta indeterminatezza degli atti oggetto del conflitto -dei quali la ricorrente ha espressamente dichiarato di ignorare gli estremi e che non sono adeguatamente individuabili alla stregua delle difese di merito opposte dalla Presidenza del Consiglio - importa la declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. ord. n. 526 del 1988).

5.-Con il ricorso n. 5/1982, la Regione Sicilia ha sollevato conflitto avverso la nota del Ministro della marina mercantile, in data 20 febbraio 1982, n. 311/311, con la quale é stata disposta, a seguito di determinazioni adottate dalle autorità marittime della Tunisia, la variazione degli orari delle linee di navigazione gestite dalla Società Tirrenia tra il porto di Tunisi e la Sicilia.

Lamenta infatti la ricorrente che, anche in questo caso, il provvedimento e stato adottato dallo Stato senza acquisire il parere della regione ai sensi degli artt. 22 dello Statuto speciale e 8 del d.P.R. n. 1113/1953.

Il ricorso non é fondato.

Osserva la Corte che nella specie vengono in considerazione trasporti marittimi internazionali (tra l'Italia e la Tunisia), sicché non può essere invocata l'applicazione delle suindicate disposizioni, che riguardano esclusivamente i servizi <nazionali> di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei.

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

riuniti i giudizi,

dichiara che spetta allo Stato regolamentare i collegamenti marittimi interessanti la Sicilia, come avvenuto con il d.P.R. 1° giugno 1979, n. 501 (Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale) anche senza menzionare espressamente l'obbligo dell'intervento e del parere dell'autorità regionale, sancito dall'art. 22 dello Statuto speciale per la Sicilia e dall'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti);

dichiara che non spetta allo Stato disporre, con provvedimento del Ministro della marina mercantile in data 9 maggio 1981, l'aumento delle tariffe passeggeri ed auto al seguito sui collegamenti marittimi con la Sicilia, senza avere preliminarmente sentito il parere dell'amministrazione regionale, ed annulla conseguentemente l'atto suindicato;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Sicilia con atto notificato il 9 maggio 1981 (Reg. Confl. n. 18/1981);

dichiara che spetta allo Stato disporre, con provvedimento del Ministro della marina mercantile in data 20 febbraio 1982, n. 311/311, la variazione degli orari delle linee di navigazione gestite dalla Società Tirrenia tra il porto di Tunisi e la Sicilia, senza necessita di sentire preliminarmente il parere dell'amministrazione regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.