SENTENZA N.622
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Toscana 20 marzo 1975, n. 22 (Norme sulle procedure contrattuali degli enti ospedalieri), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1981 dal pretore di Firenze sul ricorso proposto dall'Ospedale Generale Olga Basilewsky contro Salvadori Bruno, iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 1982.
Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Considerato in diritto
1.-Il Pretore di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge regionale della Toscana 20 marzo 1975, n. 22, perché, sancendo indiscriminatamente l'indisponibilità di tutti i beni degli enti ospedalieri senza escludere il denaro e, comunque, senza consentire l'accertamento di una sua effettiva destinazione al soddisfacimento di esigenze connesse all'espletamento del pubblico servizio, violerebbe:
a) l'art. 24 Cost., in quanto limiterebbe il diritto di difesa del creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una determinata somma, non consentendogli, in caso di inadempimento dell'ente, di eseguirla forzatamente;
b) l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che produce fra enti ospedalieri toscani ed ogni altro debitore nonché fra i creditori di tali enti e quelli di altro soggetto pubblico o privato.
1.1 - La questione non é fondata.
La norma impugnata sancisce la indisponibilità dei beni appartenenti agli enti ospedalieri ai sensi del secondo comma dell'art. 828 cod. civ., siccome si intendono destinati a pubblico servizio ospedaliero.
La norma del codice civile, richiamata ai fini della sancita indisponibilità dei detti beni, riguarda i beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, i quali, per la loro destinazione, possono essere sottratti alla loro destinazione, in via generale, solo nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Tra i detti beni non possono essere ritenute comprese le somme di denaro e i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente pubblico. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale anche della Corte di cassazione, essi rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente a norma dell'art. 828, secondo comma, cod. civ. solo quando una espressa disposizione di legge o un provvedimento amministrativo dia loro una univoca, precisa e concreta destinazione ad un servizio pubblico, cioè all'esercizio di una determinata attività per l'attuazione di una funzione dell'ente sia direttamente sia strumentalmente con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie al fine dell'esercizio di quella attività. Essi vengono, così, sottratti alla garanzia generica ex art. 2740 cod. civ. dei creditori dell'ente.
Ora, la norma censurata, siccome generica e non riferentesi specificamente ed univocamente alle somme di denaro, non é idonea per se stessa a sancirne l'indisponibilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Toscana 20 marzo l975, n. 22, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 10/06/88.