SENTENZA N.621
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 13 maggio 1983, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della Sanità 28 febbraio 1983, intitolato: <Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica>.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Liguria ha impugnato il decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica) nella parte in cui: a) indica i soggetti che devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche; b) impone il carattere preventivo, con periodicità annuale, della visita medica; c) prevede che l'accertamento sanitario si concluda con il rilascio di un certificato di stato di buona salute.
Poiché la legge della Regione Liguria 6 settembre 1984, n. 46 dal titolo <Tutela sanitaria delle attività sportive> detta una propria disciplina degli oggetti sopra indicati (artt. 2 e 7), va dichiarata cessata la materia del contendere del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 10/06/88.