SENTENZA N.620
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 15 aprile 1981, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 214903/FCH della Procura generale della Corte dei conti-Contenzioso nelle materie di contabilità pubblica - relativa ai progettati invasi artificiali sul fiume Merse in provincia di Siena.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Con l'atto impugnato la Procura Generale della Corte dei conti ha chiesto informazioni al Presidente del Consiglio regionale della Toscana al fine di accertare l'eventuale esistenza di un danno ambientale nei territori interessati dalla costruzione di certi invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, in provincia di Siena.
Successivamente all'emanazione dell'atto impugnato, é entrata in vigore la legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), che, all'art. 18, ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario per l'accertamento del danno ambientale.
Poiché le informazioni richieste con l'atto impugnato erano preordinate all'accertamento di un'eventuale responsabilità per danno ambientale da parte della Corte dei conti e poiché tale accertamento é ora precluso dall'art. 18 della citata legge n. 349 del 1986, va dichiarata cessata la materia del contendere, in conformità alla richiesta della regione ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 10/06/88.