Sentenza n. 615 del 1988

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SENTENZA N.615

ANNO 1988

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311 (Specificazione delle attribuzioni della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1984 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Paolucci Ercole, iscritta al n. 884 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 1. -Ad avviso della Corte di cassazione, l'art. 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311, <nella parte in cui non consente al Segretario giudiziario di sostituire il Cancelliere mancante o assente nel compimento di atti non rinviabili, e particolarmente nella ricezione della dichiarazione di impugnazione nel processo penale>, contrasterebbe con gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, potendo <creare impedimenti all'esercizio dei diritti di agire e di difendersi in giudizio (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) e determinare diseguaglianza di trattamento (art. 3, secondo comma, Cost.)>.

2.-Tenuto conto della rilevanza, l'oggetto della questione deve intendersi circoscritto alla norma che non consente al segretario giudiziario (rectius, ai segretari addetti alle cancellerie giudiziarie) di <sostituire> il cancelliere mancante od assente <nella ricezione della dichiarazione di impugnazione nel processo penale>. Il dubbio di legittimità risulta, infatti, sollevato con riguardo ad un caso in cui-recatosi l'imputato nella cancelleria di una pretura durante le ore d'ufficio dell'ultimo giorno utile per appellare una sentenza di quel pretore e consegnata la relativa dichiarazione al segretario, data l'assenza <di qualsiasi Cancelliere in servizio presso la Pretura> stessa - l'impugnazione proposta é stata ritenuta inammissibile dal giudice di appello proprio perché ricevuta da un segretario. L'argomentazione a tal fine addotta é sintetizzabile nei seguenti termini: <nella impossibilita di proporre la dichiarazione al Cancelliere>, che, a norma dell'art. 198, primo (nonché terzo) comma, del codice di procedura penale, e l'unico funzionario legittimato a ricevere la dichiarazione di impugnazione, l' <imputato avrebbe dovuto utilizzare un altro dei mezzi consentiti> dal medesimo articolo e, più specificamente, la trasmissione della dichiarazione scritta per raccomandata o per telegramma.

3. -Chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'imputato contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello, la Corte di cassazione prende le mosse dalle eccezioni di legittimità costituzionale avanzate, sotto vari profili (artt. 3, 23, 24 e 25 della Costituzione), dalla difesa dell'imputato sia nei confronti dell'art. 198 del codice di procedura penale sia nei confronti dell'art. 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311, <per la parte in cui non consentono all'imputato di proporre dichiarazione di impugnazione presso la Cancelleria del giudice, quando per carenza degli organici manchi chi e preposto a ricevere la dichiarazione stessa>, accantonando, pero, subito ogni richiamo agli artt. 23 e 25 della Costituzione. Escluso, altresì, che <si possa dubitare della conformità> ai principi di cui agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, <dell'art. 198 del codice di procedura penale, che correttamente attribuisce al Cancelliere la funzione di ricevere la dichiarazione di impugnazione>, la Corte di cassazione fa, invece, propri i dubbi sulla conformità a tali principi del l'art. 2 della legge 12 luglio 1975, n. 31l. E ciò perchè- a differenza dell'art. 1 della stessa legge, che, intitolato alle attribuzioni del personale della carriera direttiva, detta un apposito comma, il quarto ed ultimo, per assicurare i servizi <in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto>, demandando l'esercizio delle relative attribuzioni al personale direttivo <sino alla definitiva revisione dei ruoli organici>- l'art. 2, intitolato alle attribuzioni del personale della carriera di concetto, non autorizza in alcuna delle sue parti questo personale ad esercitare le attribuzioni del personale direttivo mancante o assente, nemmeno quelle relative all'autenticazione degli atti soggetti a termine perentorio. Con la conseguenza che, in caso di mancanza o di assenza del cancelliere, il titolare del diritto di compiere uno di tali atti viene privato della possibilità di esercitarlo.

4. - Premesso che la legge 12 luglio 1975, n. 311, <e tassativa nell'indicazione delle attribuzioni del personale direttivo (cancellieri) e di concetto (segretari) degli uffici giudiziari>, il giudice a quo esclude che l'art. 2 possa <essere interpretato estensivamente ad opera del giudice>: salvo a soggiungere che un'interpretazione estensiva, <nel senso che il personale della carriera di concetto e autorizzato ad esercitare le attribuzioni del cancelliere mancante o assente per il compimento degli atti soggetti a termini perentori>, potrebbe <dare soltanto la Corte costituzionale>, tenendo conto anche del fatto che si tratta di una <funzione> non estranea alla <professionalità> del segretario, <considerato che già nel verbale dell'udienza formale egli attesta in un atto pubblico facente fede sino a querela di falso-sia pure insieme al giudice - quanto avviene nel dibattimento>.

Ma, a parte ogni rilievo sui limiti entro i quali questa Corte é in grado di sovrapporre una sua interpretazione a quella che l'organo chiamato ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge indica come la sola praticabile nella specie, il contrasto fra il dettato dell'art. 1 ed il dettato dell'art. 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311, é talmente vistoso da precludere che al silenzio del secondo possa venire attribuito un significato equivalente all'espressa, e per giunta eccezionale, previsione racchiusa nel comma finale del primo.

5. –Tuttavia - pur dovendosi riconoscere che l'art. 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311, non legittima il segretario a sostituire il cancelliere mancante o assente nella ricezione della dichiarazione di impugnazione nel processo penale e pur dovendosi, al tempo stesso, ammettere che il diritto di proporre impugnazione subirebbe un non giustificabile pregiudizio qualora, in presenza del segretario, ma in mancanza o in assenza del cancelliere, la persona legittimata ad esercitare quel diritto si trovasse nell'impossibilità di farlo validamente - la questione non é fondata.

E' stata la stessa Corte di cassazione, dapprima con una sentenza delle Sezioni penali unite, pronunciata (27 aprile 1985) e depositata (27 giugno 1985) quando ancora l'ordinanza in esame non era pervenuta a questa Corte, e poi con un'analoga pronuncia di una Sezione penale singola (la VI, 27 novembre 1986), a chiarire-ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale sorto in seguito al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, cui risalgono, da un lato, l'inquadramento dei cancellieri nella carriera direttiva ordinaria dello Stato e, dall'altro, il conferimento della qualifica di segretario ai funzionari della carriera di concetto - che l'esercizio, ad opera di un segretario, di incombenze riservate al personale della carriera direttiva integra semplicemente un'irregolarità interna all'ufficio di cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza. In quanto tale, cioè in quanto mera irregolarità interna , la circostanza che la dichiarazione di impugnazione sia ricevuta dal segretario non può rendere invalido l'atto posto in essere da un soggetto processuale estraneo, per definizione, a quell'ufficio, così addivenendosi, grazie all'interpretazione fatta propria dalle Sezioni unite, ad una conclusione perfettamente in linea con l'esigenza che le carenze organizzative degli uffici non producano effetti irreparabili a danno delle parti.

6.-Tutto ciò non significa che le irregolarità debbano essere tollerate e, tanto meno, che debbano essere consentite.

All'ordinamento il compito di ovviarvi, prevenendole adeguatamente.

La stessa soluzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311, riveste carattere di provvisorietà, essendone stata prestabilita la vigenza <sino alla definitiva revisione degli organici>: una revisione ormai non più differibile, trattandosi di dare finalmente piena attuazione al riordinamento delle carriere disposto dal d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077. Molto opportunamente, del resto, il progetto preliminare del codice di procedura penale, trasmesso in data 29 gennaio 1988 dal Governo alle Camere, risolve il problema della presentazione dell'impugnazione (art. 575, primo comma), richiedendo che l'atto di impugnazione sia presentato <nella cancelleria> del giudice da cui e stato emesso il provvedimento impugnato e demandando al <segretario> il compito di apporvi le indicazioni e la sottoscrizione necessarie.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 luglio 1975,.n. 311 (Specificazione delle attribuzioni della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 9 novembre 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.