Ordinanza n.598 del 1988

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ORDINANZA N.598

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 956 del codi ce Civile, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1984 dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento civile vertente tra Liguori Rita ed altri e Tarsia Angelo, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza emessa il 17 ottobre 1984 (R.O. n. 3/1985), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 956 del codice civile, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, secondo l'interpretazione seguita dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il divieto di proprietà separata delle piantagioni anche per i diritti superficiari preesistenti alla entrata in vigore del codice civile;

che, ad avviso del Tribunale di Castrovillari, l'esistenza di diritti superficiari agricoli e di impedimento o di grave ostacolo al godimento del suolo e ad ogni iniziativa economica per il razionale sfruttamento dello stesso.

Considerato che la sopravvivenza dei diritti superficiari agricoli anteriori all'entrata in vigore del codice civile ha la sua razionale giustificazione nell'intento del legislatore di limitare l'effetto dell'innovazione introdotta non incidendo sui rapporti già esistenti in ossequio al principio della salvezza dei diritti quesiti;

che il razionale esercizio del potere discrezionale del legislatore e, per costante giurisprudenza di questa Corte, insindacabile e che solo il legislatore può, eventualmente, con una serie di disposizioni coordinate, regolare i rapporti tra il proprietario del suolo ed il superficiario, nel caso di soppressione del diritto di superficie agricola;

che, pertanto, la questione proposta si deve ritenere manifestamente inammissibile comportando il sindacato su scelte discrezionali riservate al legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 956 del codice civile, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Castrovillari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31 Maggio 1988.