ORDINANZA N.592
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo comma, del codice penale (Ratto a fine di libidine), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1987 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Manzella Federico, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/prima serie speciale dell'anno 1987;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Federico Manzella, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 9 ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 523, primo comma, codice penale, nella parte in cui non prevede tra le persone offese dal reato anche il soggetto di sesso maschile maggiore di età.
Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza é stata già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 523 del 1987;
che nella predetta sentenza si é osservato che il trattamento diverso, previsto dall'art. 523 cod. pen. trova il proprio razionale fondamento nel particolare disvalore della violazione suindicata, atteso che il ratto a fine di libidine di donna coniugata attenta, oltre che alla libertà sessuale della donna rapita, anche alla famiglia e alla sua unita;
che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata sentenza;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo comma, codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31 Maggio 1988.