Ordinanza n.592 del 1988

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ORDINANZA N.592

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo comma, del codice penale (Ratto a fine di libidine), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1987 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Manzella Federico, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/prima serie speciale dell'anno 1987;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Federico Manzella, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 9 ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 523, primo comma, codice penale, nella parte in cui non prevede tra le persone offese dal reato anche il soggetto di sesso maschile maggiore di età.

Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza é stata già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 523 del 1987;

che nella predetta sentenza si é osservato che il trattamento diverso, previsto dall'art. 523 cod. pen. trova il proprio razionale fondamento nel particolare disvalore della violazione suindicata, atteso che il ratto a fine di libidine di donna coniugata attenta, oltre che alla libertà sessuale della donna rapita, anche alla famiglia e alla sua unita;

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata sentenza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo comma, codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31 Maggio 1988.