SENTENZA N.589
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 4 maggio 1984, depositato in cancelleria il 9 maggio 1984 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1984, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Commercio con l'Estero del 31 dicembre 1983 recante: <Attuazione del regolamento C.E.E. n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento C.E.E. n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione>.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'avv. Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. -La Regione Liguria solleva conflitto di attribuzione nei confronti del decreto del Ministro del Commercio con l'estero 31 dicembre 1983, emanato ai fini dell'attuazione di due regolamenti C.E.E. (n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 adottato dal Consiglio, e n. 3418/83 del 28 novembre 1983 adottato dalla Commissione), relativi all'applicazione nell'ambito della Comunità europea della Convenzione stipulata a Washington il 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.
Con il decreto di cui e causa il Ministro per il Commercio con l'estero ha posto una serie di prescrizioni in tema di importazione, esportazione e riesportazione dai paesi extracomunitari e comunitari di particolari esemplari di animali e di piante descritti, in appositi elenchi, come specie minacciate di estinzione, con la conseguente previsione di una serie di poteri autorizzatori e di certificazione conferiti, a seconda dei casi, al Ministero per il commercio con l'estero ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Ad avviso della ricorrente tale disciplina- per il fatto di non prevedere alcuna presenza della Regione nei vari procedimenti - verrebbe a incorrere nella violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 66 e 83 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 nonchè in relazione all'art. 6 della legge della Regione Liguria 30 gennaio 1984 n. 9, risultando invasiva della sfera di attribuzioni regionali in tema di <agricoltura e foreste> e di <protezione della natura>.
2. - Il ricorso é infondato.
La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - ratificata dallo Stato italiano con legge 19 dicembre 1975 n. 874-é stata ispirata dall'esigenza di proteggere determinate specie di flora e di fauna selvatiche contro l'eccessivo sfruttamento derivante dal commercio internazionale e si é concretata nella formulazione di una serie di principi e di indirizzi in tema di regolamentazione del commercio internazionale (esportazione, importazione e riesportazione) di animali e piante appartenenti a specie in via di estinzione. A tal fine, la Convenzione ha elencato, in tre appendici, specie diverse di animali e piante, stabilendo, per ciascuna di esse, una protezione differenziata, affidata alle autorità amministrative e scientifiche dei vari Stati contraenti.
Al fine di garantire un'applicazione omogenea di tale Convenzione nei paesi membri della C.E.E., il Consiglio delle Comunità europee ha adottato, il 3 dicembre 1982, il regolamento n. 3626/82, cui ha fatto seguito, il 28 novembre 1983, il regolamento della Commissione n. 3418/83, dove si prevedono modalità uniformi per il rilascio e l'uso dei documenti (licenze e certificati d'importazione, licenze di esportazione, certificati di riesportazione) richiesti per il commercio internazionale delle specie protette.
Il decreto del Ministro del Commercio con l'estero 31 dicembre 1983, di cui e causa, e stato, infine, adottato per l'attuazione di tali regolamenti C.E.E. nell'ambito dell'ordinamento italiano.
3. -L'esame dei contenuti degli atti ora ricordati nella loro successione cronologica rende del tutto evidente la diretta attinenza dei rapporti ivi disciplinati al settore del <commercio internazionale>, settore che viene regolato sia dalla Convenzione internazionale che dai successivi strumenti applicativi, comunitari e interni, in un aspetto particolare, connesso all'esigenza di contenere il rischio di estinzione di determinate specie di flora e di fauna conseguente al loro eccessivo sfruttamento commerciale.
Tale settore esula dalla sfera di competenza regionale ai sensi dell'art. 71 lett. b) d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dove tra le attribuzioni riservate allo Stato nella materia <agricoltura e foreste> risulta, tra l'altro, indicata <l'organizzazione del commercio internazionale>. Non può dunque, valere, rispetto alla fattispecie in esame, il richiamo alle competenze regionali in tema di <protezione della natura> (artt. 66 e 83 d.P.R. n. 616 del 1977), che il decreto impugnato non pone in discussione, limitando la sua sfera d'intervento alle sole attività di esportazione, importazione e riesportazione di determinate specie di animali e vegetali, cioé ad attività che si presentano ontologicamente distinte, anche se strumentalmente connesse, dagli <interventi per la protezione della natura> riservati alla sfera regionale. In questa ottica anche la presenza, ai fini dell'esercizio delle competenze segnate nel decreto impugnato, del Ministero dell'agricoltura e foreste-chiamato ad affiancare in talune incombenze certificative ed autorizzatorie la competenza primaria del Ministero del Commercio con l'estero - si viene a giustificare in relazione al carattere non locale dell'interesse posto in gioco dalla protezione di una specie, vegetale o animale, che, in conseguenza dell'eccessivo sfruttamento commerciale, corre il rischio di scomparire dalla biosfera.
4. -Nè a sostegno della illegittimità del decreto impugnato potrebbe, infine, valere il riferimento alla disciplina posta dalla Regione Liguria mediante la legge 30 gennaio 1984 n. 9, concernente la protezione della flora spontanea.
Il fatto che l'art. 6 di tale legge preveda un divieto assoluto di commercializzazione di taluni prodotti floricoli non può, invero, contrastare con la disciplina fissata dal decreto impugnato, in attuazione delle fonti internazionali e comunitarie richiamate, dal momento che e la stessa Convenzione di Washington a far salve sia le <misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio> fissate per le specie protette, sia le <misure interne che limitano o proibiscono il commercio> di specie non incluse negli elenchi allegati alla stessa Convenzione. Su questo piano risulta, d'altro canto, chiaro che il potere di deroga al divieto di commercializzazione delle specie protette conferito, dall'art. 3 del decreto impugnato, al Ministero dell'Agricoltura e foreste si presenta estraneo all'oggetto della disciplina posta dalla legge regionale, venendosi a riferire esclusivamente alle diverse specie faunistiche e floreali elencate nell'appendice I dell'Allegato A e nella parte I dell'Allegato C dello stesso decreto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato disciplinare l'attuazione dei regolamenti C.E.E. n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e 3418/83 del 28 novembre 1983 in tema di applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna in via di estinzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31 Maggio 1988.