ORDINANZA N.580
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pro mosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1984 dal Pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Mugnaioli Aldo, iscritta al n. 595 del registro ordinanze del 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza del 17 febbraio 1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, <nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato di condizionare la richiesta di pena sostitutiva all'applicazione della pena sostitutiva pecuniaria e non prevede comunque la possibilità di poter trattare con il giudice la natura e la misura della pena sostitutiva da applicare>;
e che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata <prevede che l'imputato, richiesta genericamente la pena sostitutiva, sia poi soggetto, in caso di accoglimento della richiesta, alla decisione del Pretore>, cosicchè, avendo <l'imputato chiesto la pena sostitutiva pecuniaria>, la sua iniziativa, per il fatto di risultare <condizionata, dovrebbe comunque essere dichiarata inammissibile, non corrispondendo alla richiesta tipica dell'art. 77 L. 689, la quale soltanto può innestare lo speciale procedimento di estinzione del reato>.
Considerato che l'assunto posto a base dell'ordinanza di rimessione risulta smentito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ormai costante nel ritenere che, quando l'imputato specifichi la sanzione sostitutiva di cui chiede l'applicazione ai sensi dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice non può irrogare una sanzione diversa da quella richiesta;
e che, quindi, la questione proposta é da ritenere manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Siena con ordinanza del 17 febbraio 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.