Sentenza n.576 del 1988

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SENTENZA N.576

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 22 novembre 1985, depositato in cancelleria il 12 dicembre successivo ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 1985 per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto di promulgazione della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, intitolata: <Elenco delle unita immobiliari non occupate e modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa>.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il giudice relatore Luigi Mengoni;

udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-Il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro il Presidente della giunta della Provincia Autonoma di Bolzano per regolamento di competenza, e conseguente annullamento dell'atto di promulgazione della legge provinciale 20 settembre 1985 n. 14, non e fondato.

Ad avviso del ricorrente, essendo stato il visto del Commissario del Governo, comunicato con nota 3 agosto 1985, apposto a un testo non coincidente con quello approvato dal Consiglio provinciale, la rettifica trasmessa dal Presidente del Consiglio provinciale con telegramma in data 5 agosto 1985 non era sufficiente per riaprire il procedimento di controllo governativo e far decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 55 del testo unico dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Occorreva una nuova comunicazione del testo corretto nella forma prevista dall'art. 37 del d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 49, cioé mediante lettera raccomandata con avviso al ricevimento.

Non é chiaro se il ricorrente sostenga la necessita di una nuova comunicazione, nella debita forma, dell'intero testo del disegno di legge, emendato dell'errore di trascrizione occorso nella comunicazione precedente, oppure ammetta che sarebbe stata sufficiente la comunicazione di un erratum-corrige purchè essa pure nella forma prescritta dall'art. 37 del citato d.P.R. n. 49 del 1973. In ogni caso la tesi non può essere condivisa.

2.-Intesa nel primo senso, essa urta contro il principio di economia degli atti. In nessun modo la lettera dell'art. 37 cit. consente di argomentare, in contrasto col presupposto ermeneutico del <legislatore razionale> (valido fino a prova contraria), che, ove nella comunicazione di un disegno di legge al Commissario del Governo siano intervenuti errori materiali facilmente rettificabili con la trasmissione di un errata-corrige, la Regione o la Provincia debba procedere a una nuova comunicazione dell'intero testo emendato, anzichè limitarsi a segnalare gli errori, indicando le parole da sostituire.

Intesa nel secondo senso, la tesi del ricorrente e contraddetta da un principio generale in tema di modalità <vincolate> di comunicazione degli atti, le quali non hanno la funzione della <forma> in senso tecnico, ma esclusivamente la funzione di portare l'atto a conoscenza di terzi e di attribuire data certa alla comunicazione.

Ne consegue che, pur quando si tratti di modalità imposta dalla legge, la sua mancanza non rileva qualora la conoscenza e la certazione della data siano state altrimenti raggiunte (arg. ex art. 156, terzo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 160). Ne consegue, in particolare, che gli effetti della comunicazione (nella specie, la decorrenza del termine di trenta giorni sopra indicato) si produrranno anche se la comunicazione sia stata fatta con una modalità diversa da quella prevista dalla legge, purchè equipollente.

3.-Nel caso in questione non ricorrono le ragioni che escludono l'equipollenza del telegramma all'invio del testo mediante lettera raccomandata, cioé l'inidoneità del primo a riprodurre esattamente la punteggiatura e gli <a capo>, che sono essenziali per comprendere un testo, e specialmente un testo di legge. Il Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano si é servito del mezzo telegrafico solo per comunicare una rettifica, di portata sostanziale non trascurabile, ma formalmente molto ridotta, in quanto si limitava a sostituire -nell'art. 1, secondo comma, del testo originariamente trasmesso con lettera raccomandata-alla parola <iscritte> la frase <soggette a iscrizione>.

A questo fine limitato il telegramma, del resto accompagnato dalla trasmissione della prima pagina del disegno di legge col testo corretto, era una forma equipollente. In effetti, come ammette lo stesso ricorrente, per mezzo del telegramma inviatogli il 5 agosto 1985 il Commissario del Governo e venuto a conoscenza del testo esatto del disegno di legge. Da questa data, dunque, e iniziata la decorrenza del termine di trenta giorni, trascorso il quale, nel silenzio dell'autorità governativa preposta al controllo, il Presidente della Giunta provinciale aveva il potere e il dovere di promulgare la legge.

Non ha pregio il rilievo, espresso dal Commissario del Governo nel telegramma indirizzato il 29 agosto 1985 al Presidente del Consiglio provinciale, che dal testo del telegramma di quest'ultimo in data 5 agosto 1985 non era possibile desumere se si trattasse di- errore materiale. Non poteva trattarsi che della rettifica di un errore materiale di trascrizione, non essendo possibile l'ipotesi alternativa di un emendamento introdotto nel disegno di legge già approvato da un nuovo disegno di legge. Una legge modificativa del testo comunicato con la lettera raccomandata del 24 luglio 1985 non avrebbe potuto essere approvata se non dopo la promulgazione di questo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano procedere alla promulgazione della legge provinciale 20 settembre 1985 n. 14 (Elenco delle unita immobiliari non occupate e modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa), decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Commissario del Governo di Bolzano, con telegramma in data 5 agosto 1985, della rettifica di un errore materiale nel testo del disegno di legge precedentemente comunicato con lettera raccomandata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.