SENTENZA N.572
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 11 maggio 1979, n. 20 (Sovvenzione annua a favore della Società Mediterranea strade ferrate Umbro-Aretine per l'esercizio delle autolinee sostituitive ed integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-S. Sepolcro), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1981 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto dalle Società Mediterranea per le Strade Ferrate Umbro-Aretine contro il Ministero dei Trasporti ed altri, iscritta al n. 875 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1a s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto di costituzione della Società Mediterranea per le strade ferrate Umbro-Aretine;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
uditi gli avvocati Stefano Grassi e Salvatore Sambiagio per la Società Mediterranea per le strade ferrate Umbro-Aretine.
Considerato in diritto
1. - E' sollevata questione di legittimità costituzionale della legge Regione Umbria 11 maggio 1979 n. 20 (Sovvenzione annua a favore della Società mediterranea strade ferrate umbro aretine per l'esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative della ferrovia Terni-Umbertide con diramazione Ponte San Giovanni- Perugia e Umbertide San Sepolcro), che ha disposto le modalità per l'attribuzione della somma di lire 624.640.000 per ciascuno degli anni 1978 e 1979 dovuta a titolo di sovvenzione alla Società Mediterranea strade ferrate umbro-aretine, per l'esercizio delle autolinee sostitutive gestite da detta Società.
Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che, prima che intervenisse il trasferimento delle funzioni nella materia dallo Stato alle Regioni, tale sovvenzione era stata concessa dallo Stato con d.M. 22 febbraio 1975 in una certa misura, successivamente elevata con i dd.MM. 12 ottobre 1976 e 16 febbraio 1978 a L. 99l.300.000 annue, a partire dal 1° gennaio 1978. Era dunque questo l'importo che la Regione avrebbe dovuto assegnare pur dopo il trasferimento delle funzioni, donde l'illegittimità costituzionale della legge regionale che avrebbe ridotto la sovvenzione a L. 624.640.000 annue.
In particolare, secondo il giudice a quo la legge contrasterebbe:
a) con l'art. 41, secondo e terzo comma Cost., perchè arrecherebbe pregiudizio alla attività economica privata e traviserebbe lo scopo sociale cui la sovvenzione é preordinata;
b) con l'art. 97 Cost., sia per gli effetti negativi sul buon andamento del servizio, sia sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo per l'uso improprio di uno strumento legislativo in funzione di provvedimento, alterando così il principio di imparzialità, laddove se la Regione avesse voluto incidere sul sistema delle sovvenzioni avrebbe potuto farlo solo con provvedimenti legislativi di carattere generale;
c) con l'art. 42, secondo comma, Cost., perchè realizzerebbe una larvata espropriazione della maggior somma spettante;
d) con gli artt. 24 e 113 Cost., perchè lo strumento della legge provvedimento impedirebbe al destinatario della sovvenzione la possibilità di adire il giudice naturale (quello amministrativo) rendendogli più difficile la tutela giurisdizionale.
A nulla rileverebbe al riguardo, secondo l'ordinanza di rimessione, che, in sede di riparto del fondo comune regionale, alla Regione Umbria sia stata assegnata dallo Stato, per la sovvenzione in parola, la minor somma di L. 624.640.000, perchè esulano dalla presente controversia i rapporti tra Stato e Regione, che devono se mai trovare soluzione in altra sede, laddove la Regione, nuova titolare delle funzioni connesse alla materia, deve rispettare nei rapporti con il concessionario gli obblighi già assunti dallo Stato.
2. - La questione non é fondata.
Preliminarmente va precisato che non può tenersi conto delle ulteriori censure di illegittimità costituzionale prospettate in questa sede dalla parte privata, essendo il thema decidendum sul giudizio di costituzionalità fissato dall'ordinanza di rimessione.
Potendo riferirsi perciò esclusivamente ai profili prospettati da detta ordinanza devesi osservare che, diversamente da quanto essa presuppone, la legge della Regione Umbria 11 maggio 1979 n. 20, non ha inciso sul contenuto del rapporto cui si riferisce la controversia, essendosi l'art. 1 della legge limitato, nei suoi primi quattro commi, ad effettuare in favore della Società concessionaria il trasferimento dei fondi ricevuti dallo Stato in ordine alla sovvenzione di cui trattasi, nonchè a disciplinarne le modalità di erogazione.
Del resto, che nell'effettuare detto trasferimento, la Regione non abbia inteso ridurre la sovvenzione, emerge con chiarezza dal quinto comma dell'art. 1 cit., il quale prevede che <qualora ulteriori stanziamenti di fondi statali vengano assegnati per gli anni 1978 e 1979 alla Regione per le finalità di cui all'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e limitatamente alle spese di esercizio per i servizi automobilistici sostitutivi di linea ferroviarie in concessione, il Presidente della Giunta regionale e autorizzato ad erogare a favore della Società Mediterranea strade ferrate umbro-aretine ulteriori sovvenzioni per gli anni anzidetti fino alla concorrenza di L. 99l.300.000 annue>.
Quest'ultima disposizione ha dunque solo la funzione di autorizzare il Presidente della Regione ad erogare direttamente ulteriori sovvenzioni fino alla concorrenza dovuta in presenza di certi presupposti, il che non implica però che il completamento della sovvenzione, ove il giudice a quo ritenga che spetti in concreto, non possa avvenire anche in altre forme e con procedimenti diversi.
Infine gli artt. 2 e 3 della legge in questione regolano gli aspetti contabili, in stretto rapporto di consequenzialità con quanto previsto nell'art. 1.
3. -In conclusione, erroneamente dal giudice a quo si ritengono violati dalla denunciata legge regionale i parametri costituzionali invocati, perchè detta legge, per la sua portata e per il suo contenuto non reca alcuna disposizione da cui si possa desumere che la Regione Umbria abbia inteso incidere riduttivamente sui diritti che il giudice a quo dovesse eventualmente ritenere spettanti in concreto al concessionario del pubblico servizio automobilistico, promotore dei giudizio a quo, sulla base dei titoli da esso invocati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 11 maggio 1979 n. 20 (Sovvenzione annua a favore della Società Mediterranea strade ferrate umbro- aretine per l'esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni - con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro) sollevata in riferimento agli artt. 41, secondo e terzo comma, 97, 42, secondo comma, 24 e 113 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.