Sentenza n.571 del 1988

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SENTENZA N.571

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano (n. 2 ricorsi) notificati il 31 agosto 1985, depositati in cancelleria il 5 settembre 1985 ed iscritti ai nn. 39 e 40 del registro ricorsi 1985, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro di Grazia e Giustizia:

a) decreto del 21 maggio 1985 concernente l'indizione di un <concorso pubblico a complessivi milleduecentottantre posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie>,

b) decreto del 21 maggio 1985 concernente l'indizione di un <concorso pubblico a complessivi centosettantaquattro posti di cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie>.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - I due ricorsi hanno analogo oggetto e quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente.

2. - Essi non sono fondati.

Quanto alla censura della lamentata emanazione dei bandi di concorso senza previa <intesa> del Ministro di Grazia e Giustizia con la Provincia e con la Regione in ordine alla determinazione del contingente di personale bilingue, secondo il disposto dell'art. 1 d.P.R. n. 752/76 (come modificato dall'art. 1 d.P.R. n. 327/82), deve rilevarsi come tale determinazione, una volta effettuata, non debba essere ripetuta in relazione a ciascun concorso, potendo essere modificata soltanto per la sopravvenuta necessita di adattare il detto contingente alle esigenze, comparativamente considerate, della Regione e della Provincia.

Nella fattispecie, alla predetta determinazione si era correttamente provveduto da parte del Commissario del Governo per la Provincia di Trento, di concerto con il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e con il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, mediante il decreto 18 maggio 1982 (in B.U. 6 luglio 1982 n. 31), il quale era in vigore al momento del bando dei concorsi in parola. Tale provvedimento si estendeva dunque anche agli stessi concorsi, tanto più che trattavasi di posti non di nuova istituzione, bensì già previsti dalla pianta organica e rimasti scoperti (e pertanto già considerati nella ricordata determinazione del contingente).

La doglianza della Provincia é pertanto priva di giuridico fondamento.

3. - Anche l'altra censura, relativa alla violazione del principio del bilinguismo, non può trovare accoglimento.

La citata legge n. 162 del 1985 prevedeva (artt. 2 e 3) che i candidati ai concorsi per cancelliere e segretario giudiziario dovessero essere o già assunti nell'Amministrazione pubblica ovvero comunque dichiarati idonei in precedenti concorsi: ne discende, in tutta evidenza, che il requisito del bilinguismo per i candidati dei concorsi in questione era già stato in precedenza accertato, sicchè deve ritenersi che legittimamente non sia stata richiesta la reiterazione, chiaramente inutile, di una prova il cui esito era stato positivo.

In ordine all'ultima censura, relativa alla facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca , va rilevato che non ne era necessaria un'esplicita previsione, trattandosi di una regola ormai incontrovertibilmente osservata e quindi da ritenere implicitamente contenuta sia nella legge sia nei bandi impugnati; conseguentemente i candidati ben potevano sostenere le prove di esame nella lingua prescelta, e peraltro non é stato neppure dedotto che in concreto l'esercizio di tale facoltà sia stato comunque impedito o limitato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara che spettava allo Stato bandire i concorsi indetti dal Ministero di Grazia e Giustizia con i decreti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.