SENTENZA N.569
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 (Regolamento della pesca del corallo), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1986 dal Pretore di Bosa nel procedimento civile vertente tra Picciotto Ludovico e la Regione Sardegna - Assessore per la difesa dell'Ambiente, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1a s.s. dell'anno 1987.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
udito l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.
Considerato in diritto
1. -E' sottoposta all'esame della Corte con riferimento all'art. 27 dello Statuto regionale della Sardegna, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, i quali demandano all'Assessore regionale per l'ambiente di deliberare annualmente: <a) la durata del periodo di pesca; b) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca; c) in quali zone tale pesca potrà essere esercitata; d) i termini di scadenza per la presentazione delle domande, le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1; e) l'ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione, in misura corrispondente al metodo di pesca impiegato.>.
E' previsto altresì che l'Assessore debba indicare il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente per ciascun sistema di pesca.
Ad avviso del giudice a quo il provvedimento da emanarsi dall'Assessore avrebbe natura regolamentare e, quindi, la sua adozione spetterebbe al Consiglio regionale, a norma dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna.
2. - La questione non é fondata.
Come risulta chiaramente dalla norma impugnata, il decreto da emanarsi dall'Assessore non ha natura regolamentare che é esclusa in primo luogo dalla sua durata limitata nel tempo, perchè annuale, nonchè dal contenuto delle statuizioni che devono essere adottate e che ne denotano il carattere provvedimentale, sia pure di carattere generale, in quanto rivolto a soggetti non specificati. Trattasi dunque di determinazioni puntuali volte ad individuare aspetti concreti non aventi portata innovativa nel sistema normativo, perchè dirette a fissare, per la durata di un anno, specifiche modalità per l'esercizio della pesca del corallo, tutte già individuate in via di massima nella norma di legge.
In presenza di tali elementi si é al di fuori del modulo regolamentare, per cui legittimamente la norma legislativa denunciata ha demandato all'Assessore regionale l'emanazione del decreto ivi previsto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regione Sardegna 5 luglio 1979 n. 59 (Regolamento della pesca del corallo) sollevata in riferimento all'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna (l.c. 26 febbraio 1948 n. 3) con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.