SENTENZA N.566
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 4 maggio 1979, depositato in cancelleria il 10 maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 16 ottobre 1978, n. 4920, con il quale sono state approvate le deliberazioni in data 10 settembre 1977 e 30 giugno 1978 dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale (iscrizione del personale alla Cassa pensione dei dipendenti degli Enti locali).
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
uditi l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
3.-Ha dato origine al conflitto promosso dalla Regione siciliana il decreto n. 4920 del 16 ottobre 1978, emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con il quale sono state approvate le deliberazioni 10 settembre 1977 e 30 giugno 1978, adottate dall'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale, relative all'iscrizione del proprio personale alla Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali.
Non é fondata la censura di invasione operata da tale provvedimento nelle attribuzioni statutariamente conferite alla regione dagli artt. 43 e 20, in relazione all'art. 14 lett. g) dello Statuto della Regione siciliana, e dagli artt. 5 e 6 d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della regione stessa in materia di opere pubbliche), come sostituiti dagli artt. 4 e 5 d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.
4.-Lo Statuto per la Regione siciliana configura come materia oggetto di legislazione esclusiva della regione quella relativa ai lavori pubblici (art. 14, primo comma, lett. f) e ne demanda le funzioni esecutive ed amministrative al Presidente ed agli Assessori regionali (art. 20, primo comma). Gli artt. 5 e 6, comma primo, delle ricordate norme di attuazione, come sostituite dai citati artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 683 del 1977, conferiscono alla regione <le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare> e <le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni, operanti esclusivamente in Sicilia nella materia di cui al presente decreto>.
Appare indubbia, sulla base di queste norme, la devoluzione alla Regione siciliana di una competenza, qualificabile per l'oggetto come specificazione della materia globalmente designata dallo Statuto <lavori pubblici> (art. 14 lett. g), alla stregua delle norme di attuazione dello Statuto stesso (<materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata>: art. 4, primo comma, d.P.R. n. 683 del 1977 cit).
Senonchè il provvedimento ministeriale, nel quale la regione riscontra la violazione delle sue competenze, non attiene alla materia afferente a tale edilizia in senso proprio, anche se tocca un momento del trattamento del personale dipendente da istituto autonomo delle case popolari. Si tratta invero della iscrizione di questo personale alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'art. 39 l. 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramento dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro). Il relativo controllo (devoluto al Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale) si inserisce in attribuzioni che concernono il personale di diverse categorie di enti, nazionali e locali, ai fini della iscrizione ad un istituto di previdenza, operante presso il Ministero del tesoro e da questo gestito. Pertanto, come ha osservato l'Avvocatura generale dello Stato, l'approvazione prevista dall'art. 39 cit. non costituisce atto di controllo sull'esercizio, da parte dell'Istituto per le case popolari, della sua attività tipica; il provvedimento impugnato, perciò, non si configura come esercizio diretto di attribuzioni, ne come esplicazione di controllo in materia di edilizia economica e popolare. Esso più propriamente attiene alla valutazione dell'opportunità della iscrizione presso un particolare istituto di previdenza, di pertinenza statale, e, tra l'altro, dei riflessi di tale iscrizione sulla gestione unitaria del trattamento pensionistico di un complesso non omogeneo di dipendenti di enti nazionali e locali. Tra questi si colloca, e in misura non certo prevalente rispetto al personale degli altri enti indicati dall'art. 39, il personale dell'Istituto delle case popolari di Acireale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
rigetta il ricorso indicato in epigrafe e dichiara che spetta allo Stato l'approvazione delle deliberazioni dell'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale relative all'iscrizione del proprio personale alla Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.