SENTENZA N.565
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 9 settembre 1981, depositato in cancelleria il 17 settembre 1981 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 17 agosto 1981, n. 2322, dell'Ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio, in tema di interventi a tutela della natura nell'ambito del territorio di detta foresta.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Con il ricorso di cui e causa la Regione Friuli-Venezia Giulia lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni in tema di agricoltura e urbanistica (artt. 4 n. 2 e 12 dello Statuto speciale e artt. 1 e 22 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1116 del 1965) in relazione alla nota 17 agosto 1981 n. 2322 dell'Ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio, concernente lo schema di regolamento predisposto dalla Regione al fine di disciplinare, in esecuzione della legge regionale 3 giugno 1981 n. 34, la raccolta dei funghi spontanei.
Con la nota in questione l'Ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio aveva, infatti, contestato - sulla base di un parere rilasciato dall'Avvocatura distrettuale di Trieste-la possibilità di applicare al territorio della stessa foresta lo schema di regolamento predisposto, nella materia in esame, dalla Regione: e questo in relazione all'appartenenza del bene in questione allo Stato, <che provvede direttamene in conformità alla legislazione nazionale in materia di boschi e terreni montani ed, in particolare, al decreto ministeriale 30 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 in data 24 ottobre 1980>.
Il conflitto, delimitato dal contenuto dell'atto impugnato, viene, pertanto, a investire. l'applicabilità al territorio della foresta di Tarvisio dello schema di regolamento predisposto dalla Regione per la raccolta dei funghi spontanei.
2. - Il ricorso é fondato.
L'Avvocatura dello Stato, nella sua memoria, ritiene di poter giustificare l'esclusione dei terreni compresi nella foresta di Tarvisio dall'operatività della disciplina regionale non tanto con riferimento all'appartenenza del bene allo Stato, quanto in relazione alla vigenza del d.M. 30 luglio 1980 che, nel costituire detta foresta in riserva naturale, aveva assoggettato i territori relativi a disciplina speciale. Senonchè il decreto in questione é stato annullato da questa Corte con la sentenza n. 223 del 1984, dove é stata indirettamente riconosciuta la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia ad esercitare, in attuazione dell'art. 83 d.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali anche nei confronti della foresta di Tarvisio. Nè, contro l'impugnativa della Regione, potrebbe valere il richiamo all'ulteriore argomento addotto dalla difesa dello Stato in ordine alla pretesa esecuzione di obblighi internazionali dello Stato stesso conseguenti al Trattato di S. Germano del 1919, dal momento che tali obblighi, oltre ad essere stati da tempo adempiuti, non si presentano tali da poter incidere nella materia in esame.
Non sussistono, dunque, motivi per escludere l'applicabilità ai terreni inclusi nella foresta di Tarvisio dello schema di regolamento per la raccolta dei funghi spontanei predisposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, applicabilità che viene di contro a trovare la sua giustificazione nella competenza della Regione in tema di protezione della natura, risultante dagli artt. 4 n. 2 e 12 dello Statuto speciale, dagli artt. 1 e 22 del d.P.R. n. 1116 del 1965, nonchè dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di predisporre lo schema di regolamento di cui alla legge regionale n. 34 del 3 giugno 1981, ai fini della disciplina della raccolta dei funghi spontanei nel territorio della foresta di Tarvisio e annulla, di conseguenza, la nota 17 agosto 1981 n. 2322 dell'Ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.