Sentenza n.563 del 1988

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SENTENZA N.563

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia Autonoma di Trento riapprovata il 2 maggio 1984 dal Consiglio Provinciale di Trento, recante: <Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 maggio 1984, depositato in cancelleria il 26 maggio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Trento.

Considerato in diritto

1.-Con il ricorso di cui é causa il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge della Provincia Autonoma di Trento, approvata dal Consiglio provinciale in seconda lettura nella seduta del 2 maggio 1984, recante <Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento>.

In proposito va ricordato che con la legge 29 aprile 1983 n. 12, in tema di nuovo ordinamento dei servizi e del personale, la Provincia di Trento aveva regolato le condizioni per l'ammissione all'impiego di ruolo presso i propri uffici, stabilendo tra i requisiti generali il possesso di un'età <non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti> (art. 64, primo comma, lett. b).

Tale disposizione é stata modificata dall'art. unico della legge di cui é causa, dove si prevede testualmente che <alla lettera b) del primo comma dell'art. 64 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, la parola "trentacinque" é sostituita con la parola "quarantacinque" >.

Nei confronti di quest'ultima norma il Presidente del Consiglio dei ministri chiede una pronuncia di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, 97, primo comma, 116 Cost., nonchè degli artt. 4 e 8 n. 1 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali per lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige), anche con riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2 n. 2 e 4 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego).

2. -Va pregiudizialmente rilevata l'inammissibilità delle censure proposte con riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, primo comma, e 116 Cost., nonchè agli artt. 4 e 8 n. 1 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670. Nessuna di tali censure risulta, infatti, prospettata, neppure nelle sue linee essenziali, nell'atto di rinvio formulato dal Governo in data 19 novembre 1983 dove, nei confronti del testo legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio provinciale, si contesta soltanto il contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Sul punto non resta che confermare la costante giurisprudenza di questa Corte - iniziata con la sentenza n. 147 del 1972-secondo cui, stante l'unitarietà del procedimento di controllo sulle leggi regionali previsto dall'art. 127 Cost., non possono trovare ingresso, nel giudizio costituzionale attivato in via principale nei confronti delle leggi regionali, quelle censure che non siano state preventivamente enunciate, almeno nelle loro linee essenziali, con l'atto di rinvio del Governo.

3. -Il giudizio, nel merito, rimane pertanto circoscritto al solo profilo relativo all'asserita lesione del principio di eguaglianza espresso nell'art. 3 Cost.

In relazione a tale principio la questione si presenta, peraltro, infondata.

In proposito va rilevato che la Provincia di Trento, nel prevedere con la legge di cui é causa l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai posti di ruolo dei propri uffici da trentacinque a quarantacinque anni, non é venuta a discriminare tra diverse categorie di cittadini nè a stabilire posizioni privilegiate, stante la possibilità di accesso all'impiego provinciale aperta a tutti i cittadini-in possesso dei requisiti previsti dalla legge (tra cui l'età)-che ad esso intendano aspirare. In altri termini, la diversità della norma posta dalla legge provinciale rispetto alle norme statali relative al limite massimo di età previsto per altre forme d'impiego pubblico non e tale da incidere sull'operatività del principio generale di eguaglianza, che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, trova una specificazione ulteriore nella previsione costituzionale relativa alla parità delle condizioni di accesso che devono essere garantite, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, a tutti i cittadini aspiranti all'impiego, senza possibilità di discriminazioni di ordine soggettivo (art. 51 Cost.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di costituzionalità proposta, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti della legge della Provincia di Trento, approvata in seconda lettura il 2 maggio 1984 e recante <Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.