ORDINANZA N.554
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 lett. c), del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del T.U. delle leggi per la elezione di consigli comunali nella Regione Siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1984 dal T.A.R. per la Sicilia su ricorso proposto da Segreto Giuseppe contro il Comune di Malfa ed altri, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1984 il T.A.R. per la Sicilia- Sezione di Catania- su ricorso proposto da Segreto Giuseppe contro il Comune di Malfa ed altri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 lettera c) del T.U. delle leggi per la elezione di consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3 del 20 agosto 1960, in riferimento all'art. 15, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, ed agli artt. 3 e 7 della Costituzione, nella parte in cui la predetta disposizione non stabilisce espresso divieto di presentazione di liste recanti per contrassegno immagini o soggetti costituenti espressione di valori di comune sentimento;
che nel giudizio si é costituito il Presidente della Regione siciliana chiedendo sia dichiarata la infondatezza della questione.
Considerato che l'assenza nella legislazione regionale siciliana di un divieto di tal sorta non determina-in contrario dell'assunto del collegio a quo-incidenza alcuna sui parametri costituzionali indicati, attesa la generale poichè a tutti nota manifestazione espressiva dei simboli ed emblemi di cui trattasi.
Visti gli articoli 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 lettera c) del T.U. delle leggi per la elezione di consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3 del 20 agosto 1960, in riferimento all'art. 15, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, ed agli artt. 3 e 7 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione di Catania - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.