ORDINANZA N.553
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con ordinanze emesse il 9 ed il 27 giugno 1987 dal Pretore di Pisa nei procedimenti vertenti tra Novi Nilo e Renzetti Ferdinando e l'I.N.A.I.L., iscritti ai nn. 558 e 559 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/1a serie speciale dell'anno 1987.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonchè gli atti di interventi del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Pretore di Pisa, nel corso di due procedimenti civili vertenti, il primo, tra Novi Nilo e l'I.N.A.I.L. e, il secondo, tra Renzetti Ferdinando e l'I.N.A.I.L., ha sollevato, con ordinanze emesse il 9 giugno 1987 (R.O. n. 558/87) ed il 27 giugno 1987 (R.O. n. 559/87), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), correlato alla Tabella all. n. 4, voce n. 44, come modificata dal d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in quanto la previsione tassativa delle lavorazioni morbigene alle quali il lavoratore deve essere adibito, ai fini del riconoscimento della ipoacusia da rumori come malattia professionale, introduce una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori che svolgono altre attività nel medesimo ambiente di lavoro e sono esposti ad un rischio eguale o maggiore rispetto ai lavoratori addetti alle lavorazioni tabellate;
che si é costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo che venga dichiarata la non fondatezza della questione.
Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, debbono essere riuniti;
che la Corte, con sentenza n. 179 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua nella parte in cui non prevede che <l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria e obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purchè si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro>;
che, pertanto, in conseguenza della già intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti, della norma oggetto degli incidenti sollevati dal Pretore di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe, la questione é divenuta manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sol levata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dal Pretore di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.