ORDINANZA N.552
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei beni di uso civico), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1980 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Hofer Alois ed altri e il Comune di Brennero ed altra, iscritta al n. 889 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 del 1981.
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
udito l 'avv. Roland Riz per la Provincia di Bolzano.
Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, nel procedimento civile tra Hofer Alois ed altri contro il Comune di Brennero e altra, concernente pretesi diritti di uso civico di pascolo, a seguito di contestazione insorta sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, con ordinanza emessa il 13 novembre 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 4, comma terzo, della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei beni di uso civico), nella parte in cui stabilisce che i diritti di uso civico di pascolo possono essere fatti valere davanti alla giurisdizione ordinaria, rilevando che detta disposizione si pone in contrasto con i principi della legislazione statale in materia di ordinamento giurisdizionale e processuale, poichè, ai sensi dell'art. 29, comma secondo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766(Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno), le controversie sull'esistenza dei diritti di uso civico sono attribuite al Commissario per gli usi civici;
che si é costituita la Provincia di Bolzano, contestando la fondatezza della questione.
Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma censurata é stata abrogata dall'art. 20 della legge della Provincia di Bolzano 26 marzo 1982, n. 10;
che, per effetto della caducazione della disposizione della legge provinciale che attribuiva al giudice ordinario le controversie in materia di usi civici di pascolo, in punto di giurisdizione riacquista piena operatività quanto previsto dalla legislazione statale sopraindicata, nel senso dell'attribuzione di tali controversie al Commissario per gli usi civici;
che, non vertendosi in tema di mutamenti dello stato di fatto (art. 5 c.p.c.), bensì di modifica della legislazione sulla giurisdizione, immediatamente operante, con effetto retroattivo, anche nei giudizi pendenti, dovrà il giudice a quo risolvere la relativa questione alla stregua dell'assetto normativo emerso dalla suindicata vicenda caducatoria, applicando la legislazione statale;
che, pertanto, la proposta eccezione di incostituzionalità, per sopravvenuto difetto di rilevanza, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Adige), dell'art. 4, comma terzo, della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei beni di uso civico), sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.