Ordinanza n.550 del 1988

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ORDINANZA N.550

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 365 (Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo), dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate) e dell'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal Consiglio di Stato-Sezione IV giurisdizionale -sul ricorso proposto da Stano Massimino ed altro contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed altri, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43/1a s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione di Stano Massimino ed altro nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Consiglio di Stato-sez. IV giurisdizionale-con ordinanza 26 novembre 1985 (n. 424 R.O. 1986), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 365, 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187 e 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella parte in cui prevedono che agli appuntati dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto militare di paracadutista e chiamati a prestare effettivo servizio presso unità di paracadutisti é corrisposta una indennità mensile (c.d. di aeronavigazione) in misura inferiore a quella assegnata agli ufficiali e sottufficiali nelle medesime condizioni di impiego e fissa, anzichè commisurata all'anzianità di servizio;

che la questione é stata sollevata sotto il profilo del contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., in quanto le prestazioni di paracadutismo sarebbero identiche per tutti i soggetti che le compiono, indipendentemente dal grado e dalla funzione, cosicchè non sarebbe giustificata l'attribuzione agli appuntati dei carabinieri di un'indennità in misura diversa da quella stabilita per gli ufficiali e i sottufficiali;

considerato che rientra nella discrezionalità legislativa, non censurabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, stabilire la misura delle indennità connesse a particolari prestazioni con riferimento alla qualifica o al grado del pubblico dipendente; che, pertanto, censurando il giudice a quo una differenza di trattamento retributivo tra militari di grado differente, la questione é manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 365 (Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo), dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate) e dell'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata con l'ordinanza 26 novembre 1985 (n. 424 R.O. 1986) del Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.