Ordinanza n.547 del 1988

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ORDINANZA N.547

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge della Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia) in relazione all'art. 31, prima parte, lettere c) e n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968, promossi con ordinanze emesse il 26 giugno 1984 dal Pretore di Lonigo e il 31 maggio 1984 dal Pretore di Valdagno, iscritte rispettivamente ai nn. 1161 e 1187 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 38 e 59 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Lonigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione della fauna e per la disciplina della caccia) nella parte in cui sottopone ad un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto dall'art. 31, lett. n) della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, chi esercita la caccia in giorni in cui, in relazione al modo di esercizio venatorio effettuato o alle specie uccise o catturate, la caccia e vietata;

che il Pretore di Valdagno, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione all'art. 31, prima parte lett. c) ed n) della legge statale n. 968 del 1977, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto n. 30 del 1978, nella parte in cui sottopone chi esercita la caccia in periodo consentito ma fuori dell'orario stabilito, allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per chi la esercita in periodo di divieto;

che nel secondo dei citati giudizi si é costituita la Regione Veneto concludendo per il rigetto della questione.

Considerato che i due giudizi di legittimità costituzionale hanno ad oggetto questioni analoghe e possono, pertanto, essere risolti congiuntamente;

che entrambi i giudici rimettenti, nel ritenere incostituzionale il penultimo comma dell'art. 7 della legge veneta n. 30 del 1978, muovono dall'identico presupposto interpretativo in base al quale l'espressione <periodi non consentiti> contenuta nell'art. 31, lett. c) della legge quadro sulla caccia (legge n. 968 del 1977) vale ad individuare solo il periodo dell'anno entro il quale non e consentita l'attività venatoria e non l'orario entro il quale la medesima non e legittima;

che siffatto presupposto non appare accoglibile in quanto la legge n. 968 del 1977, all'art. 14, nel fissare i principi in tema di <calendario venatorio>, considera contestualmente sia i periodi annuali sia i periodi giornalieri, riferendosi, pertanto, ad ipotesi di caccia esercitate in tempo comunque vietato;

che, quindi, la legge regionale, nel comminare le medesime sanzioni amministrative nei riguardi dell'attività venatoria in qualsivoglia periodo (sia annuale sia giornaliero) non consentito, non viola i principi fondamentali della legislazione statale fissati in materia di caccia;

che, di conseguenza, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia) sollevate, in riferimento all'art. 117 Cost., dai Pretori di Lonigo e di Valdagno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.