ORDINANZA N.545
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1984 dal Pretore di Sestri Ponente, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Sestri Ponente ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte in cui fa dipendere la punibilità dello straniero non residente nello Stato dall'osservanza di disposizioni amministrative emanate con decreto ministeriale;
che, in particolare, il giudice a quo lamenta la violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto non risulterebbero sufficientemente specificati nelle norme di legge i presupposti, il carattere, il contenuto ed i limiti del provvedimento dell'autorità non legislativa, alla trasgressione del quale deve seguire la pena;
che, ad avviso del giudice remittente, sarebbe violato anche l'art. 3 Cost. in quanto non potrebbero essere logicamente equiparabili la posizione dello straniero non residente con quelle dell'italiano residente all'estero e dell'italiano dimorante all'estero per ragioni di lavoro rispetto all'effettiva e completa possibilità astratta di conoscere disposizioni regolamentari italiane adottate con decreto ministeriale;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che l'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 non costituisce una disposizione incriminatrice ma disciplina, al contrario, una causa d'esclusione del reato d'introduzione di armi nel territorio dello Stato senza licenza, punito dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895;
che il decreto ministeriale di cui al medesimo art. 15 della legge n. 110 del 1975 é destinato a stabilire soltanto le modalità d'applicazione della scriminante innanzi citata;
che, quindi, non risulta violata la riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.;
che, d'altra parte, non risulta violato neppure l'art. 3 Cost. in quanto non appare manifestamente irragionevole l'equiparazione delle categorie indicate nella disposizione impugnata (stranieri non residenti nel territorio nazionale, da un lato, italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, dall'altro) le quali sono equiparabili ai fini della conoscenza del decreto ministeriale dato che, riferendosi a soggetti tutti dimoranti all'estero, hanno analoga possibilità di conoscere il contenuto dello stesso;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Sestri Ponente con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.