Ordinanza n.544 del 1988

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ORDINANZA N.544

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quarto comma, della legge della Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10 (Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dal T.A.R. per la Basilicata, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che il T.A.R. Basilicata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117 e 130 Cost., dei commi secondo e quarto, dell'art. 2 della legge della Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate - consentendo all'Organo regionale di controllo e alle sue Sezioni decentrate di richiedere pareri tecnici direttamente alle pubbliche amministrazioni competenti, dandone contestuale comunicazione alla Giunta regionale (secondo comma) e prevedendo altresì che la trasmissione degli atti di detti organi di controllo alle Amministrazioni dello Stato <é attuata tramite il Presidente della Giunta regionale> (quarto comma), senza indicare alcun termine per siffatti adempimenti-configurerebbero una ipotesi di sospensione del termine per l'esercizio delle funzioni di controllo previsto dall'art. 59, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, diversa ed ulteriore rispetto a quella consentita dal successivo terzo comma dello stesso art. 59;

che, pertanto, le citate norme detterebbero disposizioni innovative nella materia dei controlli regionali sugli atti degli enti locali sottratta alla competenza legislativa regionale (art. 117) é riservata al legislatore statale (art. 130);

che non si sono costituite le parti nel presente giudizio.

Considerato che spetta alla potestà legislativa regionale (art. 56, secondo comma, della l. 22 maggio 1971, n. 350 che approva lo Statuto della Regione Basilicata) la determinazione delle modalità di funzionamento dell'organo di controllo nonchè i rapporti di questo con il Consiglio e la Giunta regionale;

che gli artt. 13 e 14 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 10 - di cui fanno parte le disposizioni denunciate - espressamente richiamano, per l'esercizio della funzione di controllo, le norme procedurali previste dalle leggi dello Stato ed in particolare gli artt. 59 e 60 della l. 10 febbraio 1953, n, 62, che disciplinano i termini e la loro decorrenza per l'esercizio della funzione di controllo;

che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, le disposizioni denunciate rispettano i limiti della legge dello Stato in materia di controlli, perchè esse, pur prevedendo la possibilità di determinati adempimenti istruttori da parte degli organi di controllo, non configurano, in tema di decorrenza dei termini e di loro sospensione, ipotesi ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate dalla legge statale n. 62 del 1953, che gli artt. 13 e 14 della legge regionale espressamente richiamano, così escludendo chiaramente ogni intento innovativo;

che di conseguenza, poichè la richiesta di eventuali pareri tecnici da parte degli organi di controllo non prolunga, in base alle disposizioni denunciate, i termini per l'esercizio del loro potere al di la di quanto previsto dagli artt. 59 e 60 della legge dello Stato n. 62 del 1953, é manifesta l'infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi secondo e quarto, della legge della Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10, in riferimento agli artt. 117 e 130 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.