ORDINANZA N.542
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni e dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 dal Tribunale di Tolmezzo, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1984;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Tribunale di Tolmezzo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni, nella parte in cui non distingue l'illegittima detenzione di esplosivo contenuto in capsule di bossoli rispetto all'ipotesi -ritenuta più grave-di detenzione di munizioni per arma comune da sparo;
b) del medesimo art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895, cit., nella parte in cui non distingue la detenzione illegale di armi comuni da sparo rispetto alla detenzione di armi comuni da sparo denunciate, sia pure in luogo diverso da quello nel quale sono state poi trasportate;
c) dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'art. 5 della legge 2 aprile 1967, n. 895 cit.
Considerato che, per quanto attiene alla questione sub a), non é dato distinguere tra esplosivo contenuto in capsule di bossoli e munizioni per arma comune da sparo e che, comunque, come questa Corte ha affermato nel caso in cui i comportamenti da sanzionare risultino oggettivamente di diversa entita, la differenza tra il minimo ed il massimo edittale consente al giudice di graduare le sanzioni penali, nel concreto delle fattispecie criminose (cfr. sent. n. 62 del 1986);
che le altre questioni di legittimità costituzionale hanno già costituito oggetto di giudizio da parte di questa Corte e sono state dichiarate non fondate (cfr. sentt. nn. 166 del 1982 e 382 del 1987);
che il giudice a quo non adduce motivi nuovi tali da indurre a discostarsi dalla citata giurisprudenza;
che, pertanto, le questioni sollevate dal Tribunale di Tolmezzo vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni e dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.