ORDINANZA N.539
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Guardia di Finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo) promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1985 dalla Corte militare d'Appello di Roma, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1a s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che la Corte d'Appello militare di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Guardia di Finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo) in quanto, richiamando le pene stabilite dagli artt. 215 e 219 del codice penale militare di pace, sanziona allo stesso modo il militare della Guardia di Finanza che commette violazioni delle leggi finanziarie costituenti delitto sia che queste si concretino in lievissime infrazioni punibili con la sola multa sia che queste, invece, <in un crescendo di condotte criminose> realizzino una collusione o un peculato;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che nell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 si fa riferimento al disvalore oggettivo (violazione di leggi finanziarie) per far emergere la gravita dell'illecito, riferito principalmente alla qualità di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza del soggetto attivo del reato: quest'ultimo, infatti, nel violare la disposizione impugnata, viene meno <non soltanto al vincolo di fedeltà che incombe su tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni (v. art. 54, secondo comma, Cost.) ma anche a quei particolari doveri inerenti alla tutela degli interessi finanziari dello Stato, la cui cura... é istituzionalmente affidata al Corpo della Guardia di Finanza> (cfr. sent. n. 70 del 1976);
che, d'altronde, il richiamo, da parte della norma denunciata, agli artt. 215 e 219 del codice penale militare di pace comporta la possibilità di applicare pene edittali della reclusione militare da due a dieci anni, a parte le possibili circostanze aggravanti o attenuanti, nonchè l'applicazione di pene militari accessorie in riferimento alle pene concretamente irrogate;
che sussiste per il giudice la possibilità di graduare le pene in misura proporzionale alla gravita del fatto commesso;
che, pertanto, appare manifestamente infondata la denuncia di un'arbitraria parificazione di comportamenti diversi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 novembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Guardia di Finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Appello militare di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.