ORDINANZA N.538
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in relazione all'art. 723 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1985 dal Pretore di Tivoli, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Pretore di Tivoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 723 Cod. pen., questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in quanto sanziona penalmente <il fatto di chi, regolarmente autorizzato con licenza per giochi, ne introduce alcuni non contemplati nella autorizzazione ma tuttavia leciti>;
che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, per la descritta ipotesi, che meriterebbe un giudizio di disvalore meno pesante di quello riferibile al caso di chi <introduce in esercizio autorizzato giochi vietati>, é prevista una sanzione più grave di quella stabilita dall'art. 723 del codice penale per l'ipotesi assunta in comparazione;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della questione.
Considerato che non é dato desumere dall'ordinanza di rimessione la fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice a quo;
che, pertanto, la questione si palesa come eventuale e può fortemente dubitarsi della sua rilevanza nel giudizio principale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 723 Cod. pen., dal Pretore di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.