SENTENZA N.535
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Ronchini Diego ed altri e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.
Visto l'atto di costituzione di Ronchini Diego ed altri, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
uditi l'avv. Innocenzo Gorlani per Ronchini Diego ed altri e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-Quantunque già da tempo sia cessata la situazione conflittuale, per le ragioni teste accennate, la Corte tuttavia e chiamata a decidere la questione per il periodo intercorrente fra il 1979 e il 1983.
D'altra parte, la questione proposta e di grande interesse, anche sociale, in quanto investe il rapporto intercorrente fra cittadino utente e servizio pubblico di rilevante importanza, gestito dallo Stato tramite concessionario.
Nei termini in cui il giudice rimettente ha sollevato la questione, la sua risoluzione sembra postulare lo scioglimento del quesito circa la natura della prestazione numeraria che si richiede al cittadino per godere del servizio. Anche se poi il parametro costituzionale invocato (art. 3) non e probabilmente il solo ad interferire nella vicenda di legittimità, atteso il collegamento del servizio pubblico de quo con l'art. 21 Cost. trattandosi di pubblica informazione e dei mezzi atti a diffonderla.
Ma già per dare risposta al problema della natura di quella prestazione, e quindi del particolare rapporto intercorrente fra cittadino e concessionario, é l'intera legislazione che disciplina il servizio a venire in esame.
Nel corso dei tempi, infatti, dal lontano 1925, quando si ebbero le prime modeste installazioni radiofoniche, l'importanza del servizio e andata progressivamente crescendo, coinvolgendo mezzi tecnologici sempre più sofisticati e, nel dopoguerra, la stessa diffusione delle immagini mediante gli impianti di trasmissione televisiva.
Tutto ciò ha comprensibilmente comportato modificazioni nella natura del rapporto fra i cittadini ed il servizio; e la legislazione ne porta i segni attraverso ripensamenti ed incertezze, e spesso anche con qualche scoordinamento rispetto alla normativa complementare. In guisa che l'identificazione dell'esatta fisionomia giuridica che rapporto e prestazione da ultimo hanno assunto nel contesto di una legislazione complessa, talvolta utilizzante terminologie equivoche, postula la necessita di prendere in considerazione almeno i momenti cruciali degli accennati sviluppi.
2.-Invece l'ordinanza di rimessione, pur correttamente mettendo a fuoco gli aspetti essenziali del problema, ha limitato la sua censura alla lontana legge fondamentale, rappresentata dal r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 (convertito nella l. 4 giugno 1938 n. 880), investendone gli artt. 1, 10 e 25.
Con ciò non s'intende escludere che la legge denunziata non possa in qualche modo contribuire al chiarimento dei concetti e alla progressiva costruzione dell'istituto, tanto più che essa e spesso richiamata dalle leggi successive, che hanno anche direttamente inciso sul suo stesso testo (si veda l'art. 19, interamente sostituito ex art. 3 d.l. 1° febbraio 1977 n. 11 convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 90): del resto, essa e comunque rimasta come struttura fondamentale e portante delle leggi successive. Si vuol dire, pero, che in definitiva essa rappresenta, pur sempre, uno dei momenti dello sviluppo normativo, ma concerne in particolare le radiotrasmissioni e gli apparecchi radioriceventi, risentendo dello stato dei rapporti che in allora regolavano il servizio.
Così se é vero che nella legge in parola si parla di <abbonamento alle radioaudizioni> che viene tenuto ben distinto dalla <tassa sulle concessioni governative> (art. 19) é pur vero, però, che poi, per il ritardo nel pagamento del canone, la legge prevede una <soprattassa> pari all'ammontare del canone ritardato (art. 20).
Ne potrebbe poi essere decisivo il riferimento all'art. 1 (o all'art. 19) dove si fonda l'obbligo al pagamento del canone sulla detenzione di apparecchi <atti o adattabili> alla ricezione delle radioaudizioni, perchè evidentemente la legge si riferisce alla capacita dello strumento a ricevere: nel senso, cioé, che il canone e dovuto anche se l'apparecchio non e al momento in grado di funzionare ma é <adattabile alla ricezione>.
Il problema, invece, che qui é proposto é un altro. Si vuol conoscere, cioé, se il cosiddetto <canone> sia dovuto anche nell'ipotesi in cui l'apparecchio non può ricevere per la semplice ragione che nella zona non ci sono segnali; in altri termini, le diffusioni via etere, o via filo, della RAI non arrivano in quei luoghi.
A questo punto, perciò, sembra assumere rilievo la natura della prestazione che dal cittadino si richiede per il godimento del pubblico servizio.
In proposito, sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quanto quella stessa di questa Corte (sent. 81 del 1963), non hanno dubbi sulla natura fiscale della prestazione, su cui questa Corte, anzi, richiama la definizione normativa di <tassa>. Ed, in realtà, il legislatore, approvando la Convenzione per la concessione alla RAI dei servizi di radio audizione, televisione e telediffusione (d.P.R. 26 gennaio 1954 n. 180), attribuiva natura di <tassa> ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione circolare: natura, cui già la riscossione ex officio degli importi e delle soprattasse, l'esazione coattiva e il privilegio (artt. 25 e 26 r.d.l. n. 246 del 1938) avevano dato supporto concettuale, anche se era stato rilevato che esistono entrate patrimoniali dello Stato, di natura sicuramente non fiscale, che pure godono di riscossione ex officio coattiva.
Peraltro, ciò non impedisce, poi, alla legislazione successiva, anche la più recente, di ritornare alla voce <canone di abbonamento>, mentre e singolare che il d.P.R. 26 ottobre 1972 concernente la cosiddetta <Imposta sul valore aggiunto>, dichiari esenti dall'imposta <le operazioni relative alla riscossione dei tributi> (art. 10 n. 5), ma sottoponga all'aliquota del 2% i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari (Parte II, n. 36).
Tutto ciò dimostra l'effettiva sussistenza di quei ripensamenti, di quelle incertezze e di quegli scoordinamenti che più sopra si erano accennati.
Tuttavia-come si é anticipato -la già citata sentenza di questa Corte non ha avuto dubbi sulla natura di <tassa> che spetterebbe al canone di abbonamento, sia facendo leva sul carattere pubblico del servizio, che lo Stato esercita tramite la Società concessionaria, sia in virtù della pure citata norma (art. 1 del d.l. n. 246 del 1938) che impone l'obbligazione, indipendentemente dalla volontà negoziale dell'utente, per il solo fatto <di una mera possibilità di uso del servizio> mediante l'apparecchio posseduto.
Autorevole dottrina ha, però, negato che l'indubbia qualità pubblica del servizio svolga ruolo decisivo, dato che l'esercizio di un pubblico servizio ben può assumere carattere imprenditoriale, come accade per l'Azienda autonoma delle FF.SS. o per quelle municipalizzate dell'acqua, del gas etc...: e sarebbe solo la particolare natura tecnica del mezzo usato a rendere necessaria la forfettizzazione del prezzo, che non cesserebbe, per ciò solo, di avere tale qualità. Mentre, poi, l'apparecchio, mediante cui si utilizza il servizio, sarebbe un <bene a circolazione controllata>, come gli autoveicoli, le armi da fuoco, i preziosi etc... Per il resto, non si dovrebbero confondere espressioni di autotutela amministrativa, che é prevista anche per contratti di diritto privato, con i caratteri impositivi propri dell'attività tributaria.
3.-Ma, anche a prescindere dalle incertezze del legislatore e dai dubbi insinuati dalla dottrina, é proprio sul concetto stesso di <tassa> che poi si annidano non poche perplessità. Infatti, tralasciando altre definizioni piuttosto problematiche, sembra che non possa almeno prescindersi, nella nozione di <tassa>, da una relazione fra il tributo ed un atto dell'autorità che apporta al privato un vantaggio, senza tuttavia che ciò faccia del tributo un vero e proprio corrispettivo.
Allora la questione ben potrebbe proporsi nei sensi dell'irrilevanza, agli effetti del pagamento del tributo, del fatto che nell'erogazione del pubblico servizio possano verificarsi sospensioni o interruzioni per cause tecniche o per altre ragioni.
Ma non quando la pubblica amministrazione non ha per nulla previsto l'erogazione del servizio in una certa zona, al punto da non avere messo nemmeno in opera gli impianti che ne rendano possibile l'erogazione di massima. In tal caso, davvero sembrerebbe irragionevole la pretesa di un tributo che, per essere <tassa>, non può prescindere - come si é rilevato - da una sua relazione con un atto dell'autorità, che apporti al privato almeno il vantaggio - come diceva questa Corte-della <mera possibilità di uso del servizio>. Laddove si tratterebbe, nella specie, di vera e propria <impossibilita>, talchè il caso, in definitiva, potrebbe perfino sembrare di facile soluzione.
Senonchè, a questo punto, dovrebbe essere presa in considerazione anche altra norma, che mette in crisi il ragionamento fin qui seguito, gettando ombre sulla natura del tributo così come configurato anche dalla giurisprudenza di questa Corte. ciò che si oppone, infatti, all'accoglimento della tesi dei cittadini di Marcheno, riverberata dall'ordinanza di rimessione, non sono le norme impugnate che, anche se di dubbia interpretazione, ben potrebbero, meglio considerate, portare al risultato interpretativo teste accennato. Ma é il secondo comma dell'art. 15 della l. 14 aprile 1975 n. 103 il quale, nell'avvertire che il <canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa...sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero>, apre tutto un diverso aspetto della questione. Per il quale, dunque, non si tratta più soltanto di <mera possibilità di uso del servizio> fornito dallo Stato italiano, perchè-in grazia di quella norma - la considerazione deve allargarsi anche alla possibilità di fruire dei servizi forniti da Stati esteri, ed oggi anche - si può soggiungere - dalle emittenti private.
Il che comporta altresì che, venendo a mancare il diretto rapporto fra il tributo ed il servizio pubblico accordato dal l'autorità del nostro Stato, e la stessa natura di <tassa> che diventa dubbia. Infatti, per giustificare la persistenza del tributo, pur quando non venga fornito dallo Stato alcun servizio, si fa da altri riferimento alla polizia e all'amministrazione dell'etere su cui lo Stato é sovrano, così però introducendo concetti concernenti servizi generali della pubblica amministrazione, gestiti appunto nell'interesse della generalità; concetti che escludono quel rapporto fra tributo e atto dell'autorità vantaggioso per il singolo proprio della <tassa>, trasferendo il discorso nel vasto campo dei tributi <imposte>.
Del resto, é pacifica nella specie la protesta dei cittadini per l'avvolgimento in teli e successiva sigillatura degli apparecchi; operazioni che impedivano il godimento del servizio privato e di quello estero, e che hanno determinato l'impugnazione anche dell'art. 10 del d.l. n. 246 del 1938.
Ma non può bastare, giacche questa Corte, per giudicare della legittimità di queste operazioni, deve potere altresì apprezzare quella della disposizione di cui al citato secondo comma dell'art. 15 della l. n. 103 del 1975: norma che non é stata impugnata. La questione é, pertanto, inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 10 e 25 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella l. 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza 14 maggio 1982 in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.