ORDINANZA N.526
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 28 gennaio 1983, depositato in cancelleria il 12 febbraio successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1983 per conflitto di attribuzione sorto a seguito di un provvedimento del Ministero della Marina mercantile non comunicato alla Regione, e di data non conosciuta, concernente l'aumento delle tariffe per i servizi marittimi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla Società Tirrenia a decorrere dal 4 dicembre 1982.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri ed altro;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 28 gennaio 1983 ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato per l'accertamento dell'invasione della competenza ad essa garantita dall'art. 53 dello Statuto ad opera di <un provvedimento del Ministro della Marina mercantile non comunicato alla Regione, e di data non conosciuta, concernente l'aumento delle tariffe per i servizi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla Società Tirrenia, a decorrere dal 4 dicembre 1982>, provvedimento in contrasto con la norma statutaria e con la norma di attuazione contenuta nell'art. 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
che, in subordine, ha chiesto sia dichiarata, in via incidentale, la illegittimità costituzionale dell'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, in riferimento all'art. 53 dello Statuto speciale;
che la regione lamenta di non essere stata posta in grado di esprimere, sulla variazione di tali tariffe, il parere previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, per non aver potuto partecipare alla istruttoria sulla domanda avanzata in proposito dalla società concessionaria e per non aver ricevuto, pur avendola richiesta, documentazione in ordine agli elementi ed ai dati di calcolo acquisiti durante la fase istruttoria;
che si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato che il provvedimento impugnato non é indicato nei suoi termini e quindi non é adeguamente individuato, il che costituisce causa di inammissibilità del ricorso;
che, peraltro, il denunciato turbamento della competenza regionale a esprimere parere in tema di tariffe si sarebbe in ogni caso già verificato con la nota a mezzo telex del 17 novembre 1982, con la quale il Ministro rifiutava all'Assessore ai trasporti della Regione Sardegna l'invio di ulteriore documentazione, che l'Assessore aveva richiesto al fine di esprimere, causa cognita, il parere, e che il ricorso é stato proposto oltre il sessantesimo giorno dalla data anzidetta, sicchè appare inammissibile anche sotto questo profilo;
che pertanto il ricorso é manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 41 e 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27, quarto comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe proposto dalla Regione Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.