Ordinanza n.525 del 1988

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ORDINANZA N.525

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia, notificato il 2 maggio 1980, depositato in cancelleria l'8 maggio successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti in data 23 gennaio 1980, n. 3122, avente per oggetto: <Autolinea ordinaria interregionale Reggio Calabria - Villa San Giovanni - Messina>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Sicilia, con ricorso notificato il 2 maggio 1980, ha sollevato conflitto di attribuzioni, nei confronti dello Stato, avverso il decreto del Ministro dei trasporti in data 23 gennaio 1980, recante la concessione dell'autolinea ordinaria interregionale Reggio Calabria (aeroporto)-Villa S. Giovanni-Messina, contestando la natura <interregionale> dell'autolinea e prospettando, quindi, la violazione delle competenze regionali in materia di <comunicazioni e trasporti> di interesse regionale garantite dagli artt. 17, lett. a), e 20 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, approvato con r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, e dagli artt. 1 e 4 del d.P.R. 24 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti);

che si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza del ricorso.

Considerato che la presenza del tratto di mare tra la Calabria e la Sicilia non vale ad escludere il carattere unitario dell'autolinea, destinata a consentire ai viaggiatori provenienti dall'aeroporto di Reggio Calabria di giungere a Messina, avvalendosi del trasporto via mare dell'autobus, senza effettuare scomodi trasbordi, e costituente, quindi, linea <interregionale>, sia perchè il suo percorso interessa il territorio di due regioni, sia, e soprattutto, perchè funzionalmente collegata a comunicazioni di rilievo nazionale per via aerea;

che, pertanto, sussistendo la competenza della Regione siciliana solo in relazione alle concessioni di servizi di trasporto che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione (art. 4, comma primo, d.P.R. n. 1113/1953), dalla suindicata unitarietà ed interregionalità dell'autolinea in questione discende il disconoscimento di tale competenza;

che, d'altra parte, il richiamo all'art. 84 del d.P.R. n. 616/1977 e inconferente, poichè la competenza sarebbe eventualmente della Regione Calabria, nel cui territorio si svolge la parte prevalente del percorso, é comunque infondato, rientrando l'autolinea in oggetto, per il già ricordato collegamento con l'aeroporto di Reggio Calabria, tra le linee di comunicazione di rilievo interregionale, la cui concessione e riservata allo Stato dall'art. 85 del d.P.R. n. 616/1977;

che, pertanto, il ricorso deve ritenersi manifestamente privo di fondamento.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come modificato e integrato dalla delibera di questa Corte primo ottobre 1987.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta manifestamente allo Stato assentire la concessione dell'autolinea ordinaria interregionale Reggio Calabria (aeroporto)-Villa S. Giovanni-Messina con decreto del Ministro dei trasporti del 23 gennaio 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.