ORDINANZA N.525
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia, notificato il 2 maggio 1980, depositato in cancelleria l'8 maggio successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti in data 23 gennaio 1980, n. 3122, avente per oggetto: <Autolinea ordinaria interregionale Reggio Calabria - Villa San Giovanni - Messina>.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Regione Sicilia, con ricorso notificato il 2 maggio 1980, ha sollevato conflitto di attribuzioni, nei confronti dello Stato, avverso il decreto del Ministro dei trasporti in data 23 gennaio 1980, recante la concessione dell'autolinea ordinaria interregionale Reggio Calabria (aeroporto)-Villa S. Giovanni-Messina, contestando la natura <interregionale> dell'autolinea e prospettando, quindi, la violazione delle competenze regionali in materia di <comunicazioni e trasporti> di interesse regionale garantite dagli artt. 17, lett. a), e 20 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, approvato con r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, e dagli artt. 1 e 4 del d.P.R. 24 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti);
che si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza del ricorso.
Considerato che la presenza del tratto di mare tra la Calabria e la Sicilia non vale ad escludere il carattere unitario dell'autolinea, destinata a consentire ai viaggiatori provenienti dall'aeroporto di Reggio Calabria di giungere a Messina, avvalendosi del trasporto via mare dell'autobus, senza effettuare scomodi trasbordi, e costituente, quindi, linea <interregionale>, sia perchè il suo percorso interessa il territorio di due regioni, sia, e soprattutto, perchè funzionalmente collegata a comunicazioni di rilievo nazionale per via aerea;
che, pertanto, sussistendo la competenza della Regione siciliana solo in relazione alle concessioni di servizi di trasporto che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione (art. 4, comma primo, d.P.R. n. 1113/1953), dalla suindicata unitarietà ed interregionalità dell'autolinea in questione discende il disconoscimento di tale competenza;
che, d'altra parte, il richiamo all'art. 84 del d.P.R. n. 616/1977 e inconferente, poichè la competenza sarebbe eventualmente della Regione Calabria, nel cui territorio si svolge la parte prevalente del percorso, é comunque infondato, rientrando l'autolinea in oggetto, per il già ricordato collegamento con l'aeroporto di Reggio Calabria, tra le linee di comunicazione di rilievo interregionale, la cui concessione e riservata allo Stato dall'art. 85 del d.P.R. n. 616/1977;
che, pertanto, il ricorso deve ritenersi manifestamente privo di fondamento.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come modificato e integrato dalla delibera di questa Corte primo ottobre 1987.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta manifestamente allo Stato assentire la concessione dell'autolinea ordinaria interregionale Reggio Calabria (aeroporto)-Villa S. Giovanni-Messina con decreto del Ministro dei trasporti del 23 gennaio 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.