Ordinanza n.524 del 1988

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ORDINANZA N.524

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, recante: <Elaborazione del piano generale dei trasporti>, promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 21 e 23 luglio 1984, depositati in cancelleria il 27 luglio successivo ed iscritti ai nn. 25 e 26 del registro ricorsi 1984.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 21 luglio 1984, ha impugnato la legge 15 giugno 1984, n. 245, recante <Elaborazione del piano generale dei trasporti>, per violazione degli artt. 4, nn. 11 e 12, 44 e 47 dello Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1), deducendo che la normativa impugnata non prevede una adeguata partecipazione delle regioni alla formazione del piano;

che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 23 luglio 1984, ha impugnato l'art. 2 della suddetta legge n. 245/1984, per violazione degli artt. 8, nn. 5, 17 e 18, 14, comma primo, e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381), deducendo che illegittimamente la garanzia della <intesa> tra lo Stato e la Provincia é prevista solo nella fase di predisposizione del progetto del piano generale dei trasporti, e non anche in quelle successive di formazione dello schema di piano, ad opera del Ministro dei trasporti, e della approvazione dello stesso, anche con eventuali modifiche, da parte del Consiglio dei ministri;

che nei due giudizi si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, mediante l'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza dei ricorsi.

Considerato che i due giudizi, per ragioni di connessione, vanno riuniti;

che, quanto all'impugnativa promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per dedotta violazione delle sue competenze in tema di <trasporti ... di interesse regionale> e di <urbanistica> (art. 4, nn. 11 e 12, dello Statuto) in relazione a quanto disposto dagli artt. 44 e 47 dello Statuto, é sufficiente osservare:

a) come la partecipazione della Regione, ai sensi del citato art. 44, al procedimento di formazione del piano generale dei trasporti sia adeguatamente garantita dalla facoltà di intervenire alle riunioni del Comitato costituito per la elaborazione del piano, prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 245/1984;

b) come la consultazione della regione, contemplata dal citato art. 47, riguardando l'istituzione concreta dei servizi di trasporto, la regolamentazione di tali servizi, una volta istituiti, e la successiva modificazione degli stessi, non sia affatto preclusa dalla legge impugnata, la quale riguarda soltanto la previsione programmatrice, necessariamente caratterizzata da generalità ed astrattezza, dei servizi di trasporto, secondo quanto chiaramente enunciato dall'art. 1 della legge n. 245/1984 (<al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nonchè di coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo ... approva il piano generale dei trasporti ... >).

c) come, secondo gli espressi rilievi, le esigenze partecipative della Regione e quindi quelle della sua speciale autonomia siano adeguatamente tutelate anche in relazione a un atto di pianificazione, qual e quello in esame, diretto ad assicurare un <indirizzo unitario alla politica trasporti> sull'intero territorio nazionale (art. 1 sopracitato);

che, pertanto, il ricorso suindicato va dichiarato manifestamente infondato;

che, quanto all'impugnativa proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla premessa della recessività, nelle fasi successive del procedimento di formazione del piano, della <intesa> raggiunta tra Stato e Provincia nella fase di predisposizione del piano, essa appare manifestamente infondata per effetto della erroneità del presupposto dal quale muove;

che, infatti, come ha riconosciuto l'Avvocatura dello Stato, non e dato desumere, dalla normativa impugnata, argomento alcuno a sostegno dell'asserita recessività della <intesa>, la quale, al contrario, va ritenuta vincolante anche nelle fasi di approntamento dello schema di piano e di approvazione del piano, nel senso che eventuali modifiche non possono che sottostare ad una nuova <intesa>.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245 (Elaborazione del piano generale dei trasporti) sollevate rispettivamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal- la Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.