ORDINANZA N.523
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 16 marzo 1977, riapprovata il 2 giugno 1977, avente per oggetto: <Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n. 16-Contributo all'Ente per le ville vesuviane>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 giugno 1977, depositato in cancelleria il 30 giugno successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1977.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania, approvata il 16 marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, recante <Rifinanziamento della legge 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'ente per le ville vesuviane>, per violazione del principio della materia contabile che vieta di approvare variazioni di bilancio dopo il 30 novembre di ciascun anno (art. 15 l. 19 maggio 1976, n. 335; art. 117 Cost.), in relazione alla circostanza che la legge impugnata prevede la copertura del contributo a favore dell'ente per le ville vesuviane mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo del bilancio dell'anno precedente (1976) per spese <derivanti da provvedimenti legislativi in corso> e mediante aumento di quelli iscritti nel capitolo dello stesso stato di previsione relativo al contributo all'ente per le ville vesuviane;
che la Regione Campania non si é costituita;
considerato che la copertura di spesa come prevista dalla legge impugnata deve ritenersi riconducibile o assimilabile a quella contemplata dall'art. 13, primo e quinto comma, della stessa legge n. 335 del 1976 - secondo cui <nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli o neri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio>, e secondo cui <ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purchè tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo>;
che, pertanto, la questione é manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania approvata il 16 marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, recante <Rifinanziamento della legge 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'Ente per le ville vesuviane>, proposta in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione del principio della materia della contabilità regionale che vieta variazioni di bilancio dopo il 30 novembre dell'anno in corso (art. 15, ultimo comma, legge 19 maggio 1976, n. 335 ed art. 117 della Costituzione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.