ORDINANZA N.520
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma primo, della legge della Regione Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale), promossi con ordinanze emesse il 15 novembre 1981 dal Consiglio di Stato-Sezione Via giurisdizionale-e il 26 aprile 1983 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, iscritte rispettivamente al n. 462 del registro ordinanze 1982 e al n. 401 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'anno 1982 e n. 266 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sez. Via, e il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanze, rispettivamente, del 15 novembre 1981 e del 26 aprile 1983 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma primo, della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale);
che, secondo le ordinanze di rimessione, la norma impugnata - stabilendo che al personale inquadrato nei ruoli regionali la Regione assicura prestazioni previdenziali equivalenti a quelle spettanti agl'impiegati civili dello Stato-contrasta con l'art. 117 Cost., per avere la Regione legiferato in materia che esorbita dalla sua competenza, nonchè con l'art. 3 Cost., per avere fatto detta norma ai dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. prima dell'inquadramento nei ruoli regionali ed in questi transitati, un trattamento ingiustificatamente più favorevole rispetto a quelli non transitati in tali ruoli;
che nel giudizio é intervenuta la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto relativi a questioni identiche; che, quanto all'impugnativa in relazione all'art. 117 Cost., il carattere transitorio dell'anzidetto art. 85, primo comma, inserito nel titolo IX della legge n. 48 del 1973, che raggruppa le <norme transitorie e finali>; la sua destinazione ad una ben determinata (e limitata) categoria di personale, di diversa provenienza, trasferito o comandato presso la Regione per la prima costituzione degli uffici regionali ; la sua finalità di attuare una perequazione delle diverse posizioni (nella specie, attinenti all'indennità di fine servizio) circoscrivono l'oggetto della norma e ne delimitano il contenuto come inteso a regolare un particolare momento dello status economico (ammontare dell'indennità) del suddetto personale alla cessazione del rapporto di impiego, senza porre una normativa concernente il complesso delle prestazioni previdenziali, normativa peraltro attuata, poi, con apposite leggi di Regioni a statuto ordinario (cfr. l. della stessa Regione Lombardia 18 gennaio 1974, n. 7; 7 luglio 1981, n. 38, spec. art. 16, che riproduce sostanzialmente la norma impugnata; l. Regione Lazio 4 settembre 1979, n. 67; l. Regione Liguria 28 maggio 1980, n. 26; l. Regione Puglia 13 dicembre 1983, n. 22; 1l. Regione Campania 14 gennaio 1974, n. 7 e 9 settembre 1974, n. 53); che, quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., la rilevata e circoscritta operatività dell'art. 85, primo comma, della l. n. 48, lungi dal concretare una disparità di trattamento, attua l'omogeneizzazione, in sede di inquadramento, della indennità di fine rapporto del personale regionale, proveniente dallo Stato e da enti locali, sicchè la efficacia <interna> e temporanea della norma impedisce il riferimento a categorie esterne, come tali non pertinenti alla valutazione della supposta disuguaglianza;
e che, quindi, sono manifestamente infondate le questioni proposte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, Sez. Via, con ordinanza del 15 novembre 1981 (n. 462 del R.O. 1982) e dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 26 aprile 1983 (n. 401 del R.O. 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.