Ordinanza n.519 del 1988

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ORDINANZA N.519

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 27 febbraio 1978, depositato in cancelleria il 17 marzo successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1978 per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 30 dicembre 1977, prot. n. 30419, con il quale e stato trasmesso, ai sensi dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al Presidente della Giunta regionale della Lombardia l'elenco del personale in servizio presso gli Uffici del Genio civile che, dal primo gennaio 1978, viene posto a disposizione della Regione e dell'ordine di servizio n. 30475 in data 30 dicembre 1977, dello stesso Ministro.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Fabio Lorenzoni per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Lombardia, con ricorso notificato il 27 febbraio 1978, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato per l'annullamento:

a) del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 dicembre 1977, con il quale, ai sensi dell'art. 112, comma primo, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, veniva trasmesso l'elenco del personale in servizio presso gli uffici del Genio civile che, dal primo gennaio 1978, era messo a disposizione della regione;

b) dell'ordine di servizio 30 dicembre 1977 dello stesso Ministro con il quale il personale delle sezioni idrauliche degli uffici del Genio civile operanti nell'ambito del bacino del Po veniva posto a disposizione del Magistrato del Po;

che, secondo la ricorrente, in base all'art. 111 ed alla tabella A del d.P.R. n. 616/1977 le sezioni idrauliche degli uffici del Genio civile sono state trasferite alle regioni, di tal che il relativo personale avrebbe dovuto essere messo a disposizione delle regione in toto, ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 616/1977, laddove il Ministro dei lavori pubblici ha messo a disposizione della Regione Lombardia solo una minuscola parte di detto personale; che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi mediante l'Avvocatura dello Stato, ha contestato la fondatezza del ricorso.

Considerato che la ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati hanno riguardato soltanto otto dipendenti delle sezioni idrauliche degli uffici del Genio civile operanti nel bacino del Po, rispetto ai novanta che avrebbero dovuto essere trasferiti <secondo talune rilevazioni regionali>;

che l'assoluta genericità di tale espressione, non suffragata da riscontri concreti, non consente a questa Corte di individuare la consistenza del personale già in servizio presso le sezioni idrauliche degli uffici del Genio civile, da porre, come richiesto, a disposizione della Regione <per intero>;

che, d'altra parte, a seguito della identificazione e della delimitazione dei bacini idrografici interregionali, mediante d.P.C.M. 22 dicembre 1977 (ritenuto non lesivo delle competenze della Regione Lombardia dalla sentenza di questa Corte n. 187 del 1984), in relazione al bacino del Po, qualificato come interregionale, é rimasta ferma la competenza statale per le opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria, fino alla legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici (art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 616/1977), sicche, nella specie, risulta applicabile il secondo comma della Tabella A allegata al d.P.R. n. 616/1977, in base al quale i trasferimenti degli uffici-e conseguentemente quelli del relativo personale - hanno luogo <nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato>;

che, neppure rispetto a tale ultimo profilo, alcun elemento di giudizio é stato fornito dalla ricorrente al fine di procedere ad una valutazione della consistenza della quota del personale da trasferire alle regioni e della quota da trattenere presso gli uffici statali, in relazione alle rispettive esigenze;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Lombardia avverso i provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici in data 30 dicembre 1977, n. 30419 e n. 30475.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.