ORDINANZA N.518
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, recante <Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali>, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 29 aprile 1982 dal Pretore di Monza nei procedimenti civili vertenti tra Negrinelli Maria Adelaide e le s.r.l. <Cooperativa Meridionale Terza> e <Cooperativa La Sorgente>, iscritte ai nn. 647 e 648 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 53 e 60 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Pretore di Monza, nei procedimenti possessori promossi da Maria Adelaide Negrinelli nei confronti, rispettivamente, della s.r.l. Cooperativa Meridionale Terza e della s.r.l. Cooperativa La Sorgente, con ordinanze emesse il 29 aprile 1982 (R.O. nn. 647 e 648 del 1982), ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, recante <Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali>;
che le norme denunciate stabiliscono che le funzioni amministrative inerenti alle occupazioni temporanee e d'urgenza ed ai relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche e di pubblica utilità-rientranti, a norma dell'art. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tra le competenze attribuite dalla legge ai Comuni ed esercitate dal Comune competente per territorio -, qualora sia costituito un consorzio tra Comuni per la realizzazione di dette opere, siano esercitate dal consorzio stesso;
che, ad avviso del giudice a quo, la estensione ai consorzi intercomunali di funzioni amministrative che la legge statale, in attuazione della previsione di cui all'art. 118, primo comma, Cost., aveva attribuito eccezionalmente ed in via esclusiva ai Comuni, viola la riserva di legge della Repubblica formulata dalla norma costituzionale, in quanto la attribuzione diretta di funzioni amministrative dallo Stato agli enti locali minori preclude alla Regione di mutare il riparto delle competenze amministrative, riservandosi di gestirne alcune direttamente o attraverso delega.
Considerato che l'art. 118 Cost. prevede, al primo comma, che le funzioni amministrative per le materie elencate nell'art. 117 Cost., se d'interesse esclusivamente locale, possano essere attribuite <dalle leggi della Repubblica> alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali; che, nel caso in esame, la Regione Lombardia ha attribuito con legge la competenza a disporre occupazioni d'urgenza, per la realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica, ad un ente-consorzio intercomunale-diverso dal Comune, ma a base, almeno prevalentemente, comunale;
che in tal modo la Regione non ha violato il divieto -posto dall'art. 118, comma primo, Cost., per l'ipotesi che la legge statale abbia attribuito ai Comuni funzioni amministrative in materie (regionali) di interesse locale-di legiferare in modo tale da riappropriarsi delle funzioni stesse (sent. di questa Corte n. 77 del 1987) ed anzi non si é neppure discostata dai livelli di interesse e di governo individuati dalla legge statale con l'attribuzione delle funzioni menzionate nell'ambito della complessiva articolazione degli enti locali minori;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, in riferimento agli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Monza con le ordinanze indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.