SENTENZA N.514
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 27 ottobre 1978, depositato in cancelleria il 31 ottobre 1978 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Ministro dei lavori pubblici emessi in data:
a) 31 dicembre 1977 (classificazione tra le statali di una strada collegante il centro di Campobello di Licata con la statale n. 557, presso Ravanusa);
b) 10 agosto 1978 (definizione degli itinerari delle strade statali nn. 188 e 189 a seguito della variante esterna dell'abitato di Lercara Friddi).
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell' udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-La Regione Sicilia ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso i seguenti provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici: a) decreto 31 dicembre 1977, avente per oggetto <Classificazione tra le strade statali di una strada collegante il centro di Campobello di Licata con la strada statale n. 557, presso Ravanusa>; b) decreto 10 agosto 1978, avente per oggetto <Definizione degli itinerari delle strade statali n. 188 e n. 189 a seguito della variante esterna dell'abitato di Lercara Friddi>.
Ad avviso della ricorrente entrambi i provvedimenti ledono la competenza costituzionalmente ad essa garantita dall'art. 14, lett. g), dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, in materia di <lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale>, e dall'art. 3 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, come modificato dall'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. primo luglio 1977, n. 683, in forza del quale alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali <d'intesa con la Regione Siciliana>.
Ed infatti, ambedue gli atti suindicati sarebbero stati adottati, secondo l'assunto della ricorrente, senza il previo raggiungimento della <intesa>.
2. - Per quanto concerne il decreto del Ministro dei lavori pubblici 31 dicembre 1977 il ricorso non e fondato.
Con detto decreto é stata infatti classificata tra le strade statali una strada collegante il centro di Campobello di Licata con la strada statale n. 557.
Dal relativo procedimento di classificazione risulta che l'A.N.A.S., con lettera 14 febbraio 1975, ha richiesto alla Regione Sicilia di esprimere il proprio parere al riguardo, e che la predetta Regione, con nota dell'assessore competente, in data 27 giugno 1975, ha espresso, sentito il proprio organo tecnico, parere favorevole alla classificazione della strada in oggetto tra quelle statali.
Ora, l'art. 3 del d.P.R. n. 683/1977, nel prevedere l'<intesa> tra lo Stato e la Regione, non indica quale sia il procedimento da seguire per realizzarla, sicche la relativa prescrizione può ritenersi osservata qualora si sia comunque realizzata la concordanza delle volontà delle parti interessate.
E non può dubitarsi che tale incontro di volontà concordi sia stato raggiunto nella specie, mediante la risposta favorevole della Regione alla richiesta di parere sulla classificazione della strada tra quelle statali e le conseguenti conformi determinazioni del Ministro dei lavori pubblici.
3. - E' invece fondato il ricorso avverso il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 agosto 1978.
In relazione ad esso, infatti, é pacifico che non sono inter venuti, tra lo Stato e la Regione, <intese> o atti equipollenti.
La difesa dell'Avvocatura dello Stato si incentra, in proposito, sulla portata dell'atto, che non riguarderebbe la classificazione o declassificazione di strade statali.
L'assunto difensivo é tuttavia smentito dallo stesso tenore del provvedimento, che concerne:
1) la <classificazione> come strada statale della variante esterna all'abitato di Lercara-Friddi, incorporata nell'itinerario della strada statale n. 189 (art. 1);
2) la <declassificazione> di alcuni tratti delle strade statali n. 188 e n. 189 (art. 2);
3) la modifica dell'itinerario delle suddette strade statali (art. 3).
Nè appare rilevante - come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato - la modesta consistenza dei tratti di strada classificati o declassificati, poichè in tal modo si introduce un criterio ignorato dall'art. 3 del d.P.R. n. 683/1977, che ha riguardo esclusivamente al contenuto del provvedimento (classificazione e declassificazione delle strade), senza attribuire rilievo alle dimensioni quantitative del suo oggetto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato classificare o declassificare strade statali in Sicilia, senza intesa con la Regione siciliana, ed in conseguenza annulla il decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 agosto 1978 di cui in epigrafe;
dichiara che spetta allo Stato classificare o declassificare strade statali in Sicilia su intesa con la Regione siciliana raggiunta mediante parere espresso dalla Regione, cui si sia adeguato lo Stato nel provvedere, e conseguentemente rigetta il ricorso della Regione Sicilia contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici 31 dicembre 1977 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.