SENTENZA N.509
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 R.D.L. 2 giugno 1936, n. 1172, (Estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918), convertito in legge 26 dicembre 1936, n. 2439, in relazione all'art. 1 del R.D. 10 maggio 1938, n. 627 (Determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale Italiana), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1980 dalla Corte dei Conti -Sezione III giurisdizionale-sul ricorso proposto da Scafa Giovan Battista, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, Sez. III giurisdizionale, con ordinanza del 22 febbraio 1980 (r.o. n. 219/1983) prospetta il dubbio che la normativa impugnata (art. 1 R.D.L. 2 giugno 1936, n. 1172, in relazione all'art. 1 R.D. 10 maggio 1938, n. 627) nell'attribuire la qualifica di combattente, ai fini dell'applicazione della relativa legislazione premiale, ai soli partecipanti alla guerra italo-etiopica e non ai partecipanti alle operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'ex Africa Orientale Italiana, violi l'art. 3 Cost. perché sottoporrebbe a trattamento ingiustificatamente differenziato soggetti esposti agli stessi rischi e sacrifici nell'espletamento di attività oggettivamente identiche.
2. - La questione non è fondata.
Non può invero ritenersi irragionevole che la legge riservi i c.d. benefici combattentistici ai soli partecipanti a veri e propri fatti di guerra, come tali riconosciuti dallo stesso legislatore, e non li attribuisca pure ai partecipanti alle operazioni di polizia coloniale, le quali, per essere intese alla reintegrazione e al mantenimento dell'ordine pubblico interno nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato e non dirette contro uno Stato straniero, non possono assimilarsi alle operazioni belliche.
Né, d'altra parte, è sindacabile in questa sede il giudizio, prettamente politico, che ha indotto il legislatore del tempo a considerare lo stato di guerra limitato al periodo 3 ottobre 1935- 5 maggio 1936 e a qualificare come operazioni di grande polizia coloniale quelle svolte successivamente a tale data.
Infine, l'estensione ai membri delle unita addette a tali operazioni di alcune soltanto delle agevolazioni concesse agli ex- combattenti, lungi dal potere essere assunte quale indice di una generale equiparazione, costituisce, al contrario, una conferma della tradizionale diversa considerazione e del conseguente differenziato trattamento che lo stesso legislatore- peraltro con giudizio, per le ragioni già dette, non arbitrario - ha inteso riservare alle due categorie.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 2 giugno 1936, n. 1172 (Estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli excombattenti nella guerra 1915-1918), convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, posto in relazione con l'art. 1 R.D. 10 maggio 1938, n. 627 (Determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale Italiana), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, con ordinanza del 22 febbraio 1980 (r.o. n. 219/1983).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05/05/88.