SENTENZA N.508
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1982 dal Tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente tra Breccia Maria Rita e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Perugia, iscritta al n. 745 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Considerato in diritto
1.-Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 25 giugno 1982 (r.o. n. 745/82) lamenta che l'art. 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (recante <Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro>), assoggetti a trattamento ingiustificatamente differenziato chi abbia superato la prova teorico-pratica di idoneità-prevista dalla l. n. 1081 del 1964 - anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa, rispetto a chi tale prova abbia ancora, a tale data, in corso di espletamento, consentendo solo a quest'ultimo, e non al primo-già autorizzato ma non iscritto al vecchio albo-di iscriversi nel nuovo albo professionale: ciò in violazione degli artt. 3, primo comma, 4 e 35, primo comma, Cost.
2. - La questione non é fondata.
La norma impugnata, nel dettare una disciplina transitoria per il passaggio dal vecchio al nuovo regime, consente, in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione, la iscrizione nel nuovo albo ai consulenti del lavoro che fossero, o fossero stati, già iscritti in quello istituito dalla legge del 1964 (primo comma); prevede poi che, ai fini dell'eventuale conseguimento dell'abilitazione, resti fermo l'espletamento dell'esame già regolarmente fissato o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della nuova legge (secondo comma).
Come ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione, tale ultimo precetto, nel far salvi gli esami già disposti secondo il sistema precedente, intende soltanto regolare la sorte di procedimenti amministrativi pendenti, accordando tutela alla legittima aspettativa degli aspiranti al loro regolare esito. A parte la non estensibilità di una norma derogatoria, diversa é invece, e perciò non meritevole di eguale tutela, la posizione di coloro che, come la parte attrice nel giudizio a quo, a quel momento, avevano già superato l'esame e, pur avendo ottenuto la prevista autorizzazione, avevano però trascurato di chiedere quella iscrizione nel vecchio albo che, secondo il primo comma dell'art. 40 della legge n. 12 del 1979, avrebbe consentito loro di ottenere l'iscrizione in quello nuovo.
Non sussiste dunque una irragionevole disparità di trattamento in danno dei soggetti da ultimo considerati, ne un'arbitraria limitazione dei diritti loro garantiti dagli artt. 4 e 35 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 35, primo comma, Cost., sollevata dal Tribunale di Perugia con ordinanza del 25 giugno 1982 (r.o. n. 745/82).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.