Sentenza n.505 del 1988

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SENTENZA N.505

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi); dell'art. 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) e dell'art. 30 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificato dalla legge provinciale di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10 (Norme modificatrici, interpretative ed integrative delle leggi provinciali 29 marzo 1954 n. 1 e 2 settembre 1954 n. 2 contenenti le norme fondamentali sull'ordinamento dei masi chiusi), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1980 dal Tribunale di Bolzano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pircher Paul, Pircher Theresia ed altri e Pircher Franz, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'anno 1980.

Visto l'atto di costituzione di Pircher Theresia ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

udito l'avv. Giovanni Rotunno per Pircher Theresia ed altri.

Considerato in diritto

1. -La norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità e l'art. 30 della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1, ordinato come art. 29 nel testo unificato dalle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978 n. 32. Non vengono in considerazione, in quanto non applicabili nel caso di specie, ne il testo dell'art. 29, primo comma, ne l'art. 29/a, successivamente introdotti nel citato testo unico dagli artt. 7 e 9 della legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10.

2. - La questione é fondata.

La norma denunziata attribuisce ai coeredi dell'assuntore il diritto a un supplemento di divisione (recte: a una seconda divisione)-previo conferimento alla massa ereditaria della differenza tra il prezzo di assunzione e il prezzo ricavato dalla vendita del maso intervenuta entro dieci anni dall'assunzione, <decurtata del valore di eventuali miglioramenti da lui eseguiti, da stimarsi da esperti>-solo nel caso di vendita <volontaria>, non anche nel caso di vendita o assegnazione in un procedimento di esecuzione forzata. Il limite risponde a una ratio legis orientata a coniugare una misura di equità con una misura sanzionatoria del comportamento dell'assuntore, che ha alienato il maso, appropriandosi del suo valore commerciale, prima di avere soddisfatto, coltivando il fondo per un periodo di tempo ragionevole (valutato dalla legge in dieci anni dall'assunzione, ossia dall'apertura della successione), le finalità di utilità sociale in vista delle quali gli era stato concesso di assumere il maso a un prezzo agevolato, commisurato al valore di reddito anzichè al valore venale. Alla radice della norma sta la concezione della proprietà- sviluppata dalla cultura religioso- giuridica germanica-come dotazione o attrezzatura dell'<ufficio> al quale Dio ha chiamato il proprietario, costituendolo amministratore fiduciario del fondo al servizio del bene comune.

La logica sanzionatoria spiega l'esclusione della pretesa dei coeredi nei casi di trasferimento coattivo del maso. Ma, almeno nel caso di vendita o assegnazione forzata per debiti, essa non e più integrata in una giustificazione sostanziale che valga a legittimare la disparità di trattamento dei coeredi al cospetto del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost . L'idea che la vendita forzata del maso non possa normalmente intervenire se non a causa di una sfortunata gestione dell'impresa agricola, cioé per una causa non imputabile a cattiva volontà o a negligenza dell'assuntore, presuppone un contesto sociologico inattuale, incentrato sul maso chiuso come supporto economico di una <grande famiglia>, nella quale <il diritto di comandare discendeva di generazione in generazione insieme con la proprietà dei fondi ereditari>. Allora la successione a causa di morte, regolata dal diritto di primogenitura, non era soltanto una vicenda patrimoniale di mutamento del soggetto proprietario, ma aveva preminentemente il significato socio-politico di investitura nella qualità di capo del gruppo parentale. In siffatto contesto i membri del gruppo, pur in posizione subalterna, esercitavano, in virtù del rapporto di parentela, un controllo sulle decisioni del titolare, e in particolare sulle decisioni che comportassero assunzione di debiti, vigilando che esse fossero giustificate dai bisogni della conduzione del maso.

Oggi il declino della grande famiglia e dei costumi che ne salvaguardavano la compattezza distorce la funzione originariamente assegnata alla norma in esame: piuttosto che sollecitare l'interesse dell'assuntore a perseverare nella fedele e diligente coltivazione del fondo e a resistere a tentazioni speculative, il limite della <volontarietà> della vendita, non più radicato nell'intimo legame un tempo esistente tra lo spirito della famiglia e la conservazione della terra, può trasformarsi in incentivo a una conduzione poco oculata o addirittura a comportamenti fraudolenti intenzionati a creare le premesse di una vendita forzata pilotata dall'assuntore allo scopo di lucrare un consistente residuo attivo sottratto a pretese dei coeredi.

In questo diverso contesto viene meno il supporto fattuale della logica sanzionatoria sopra enucleata e invece si propaga anche al caso di vendita o assegnazione forzata l'esigenza di equità che impone all'assuntore l'obbligazione restitutoria verso i coeredi prevista dall'art. 30 della legge prov. n. 1 del 1954.

2.-Lo stesso legislatore provinciale ha riconosciuto che la detta condizione non é più giustificata. Tuttavia non ha cancellato la differenza di trattamento dei coeredi dell'assuntore nei due casi di vendita volontaria e di vendita forzata del maso, ma soltanto l'ha attenuata. La legge prov. 26 marzo 1982 n. 10 ha inserito (art. 9) nel testo unico del 1978 cit. il seguente art. 29/a: <(1) Se il maso, in tutto o in parte, viene venduto o assegnato in esecuzione forzata entro il termine previsto dal precedente articolo, l'assuntore e tenuto a versare alla massa ereditaria per la divisione suppletoria l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione. (2) In tal caso si applicano il secondo, quinto e sesto comma (quest'ultimo aggiunto dall'art. 8 della medesima legge) dell'art. 29. Il diritto dei coeredi può esercitarsi sul ricavato dell'esecuzione forzata solo nei limiti del residuo finale spettante al debitore esecutato, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e al miglioramento del maso>.

Questa norma, non essendo retroattiva, non é applicabile al caso di specie.

Ma nemmeno può fornire un modello alla pronuncia di illegittimità costituzionale modificativa della norma applicabile, cioé dell'art. 30 della legge n. 1 del 1954. La soluzione adottata dalla legge del 1982 restringe l'obbligo di restituzione dell'assuntore verso i coeredi nella misura del solo arricchimento, consentendogli di dedurre dal prezzo ricavato dalla vendita forzata, oltre al prezzo di assunzione e alle eventuali spese ad essa inerenti, non soltanto il valore delle migliorie apportate al maso, ma anche le passività contratte per altri scopi, non esclusi gli scopi voluttuari.

Pur nella misura ridotta dal nuovo art. 29/a del testo unico, la disparità di trattamento dei coeredi a seconda del carattere volontario o coatto della vendita non appare giustificata, ne dal punto di vista dei principi dogmatici del nostro ordinamento, ne dal punto di vista di una razionale politica legislativa. La limitazione al mero arricchimento della responsabilità di chi ha alienato senza dolo un bene spettante alla massa ereditaria e una direttiva estranea al nostro ordinamento, come attestano l'art. 535 cod. civ., che ha abbandonato la regola romana della responsabilità dell'erede apparente di buona fede verso l'erede vero, e più puntualmente, con riguardo alla questione in oggetto, l'art. 748, che indica le deduzioni con sentite al coerede donatario tenuto a conferire per imputazione il bene donato.

D'altra parte, la soluzione accolta dall'art. 29/a, in quanto limita il diritto di riparto dei coeredi al residuo attivo dell'esecuzione forzata, non é adeguata all 'esigenza, individuata dall'ordinanza di rimessione, <che la divisione suppletoria scoraggi l'assuntore dal lasciare, senza troppo preoccuparsene, che si creino le premesse di una vendita forzata per debiti>.

3. - In conseguenza dell'accoglimento della questione in relazione all'art. 3 Cost., restano assorbiti gli incidenti di costituzionalità sollevati in riferimento agli artt. 42 e 44 Cost.

4. - Subordinatamente all'accoglimento della questione di costituzionalità esaminata nei precedenti nn. 2 e 3, il Tribunale di Bolzano solleva, sempre in relazione ai medesimi parametri, un'altra questione di legittimità dell'art. 30 della legge prov. n. 1 del 1954, questa volta in favore dell'assuntore: la norma impugnata e reputata illegittima anche nella parte in cui prevede che la differenza tra il prezzo di assunzione e il prezzo ricavato dalla vendita del maso sia calcolata senza applicare alla somma già corrisposta ai coeredi coefficienti di rivalutazione riferiti agli indici statistici di diminuzione del potere di acquisto della moneta.

La questione é ammissibile, essendo il giudice a quo chiamato a decidere non solo sull'an della divisione suppletoria, ma anche, in caso affermativo, sul quantum dell'oggetto della nuova divisione. Peraltro, essa é infondata.

Occorre considerare che, a norma dell'art. 35/a del testo unico, il maso chiuso si trasmette recta via dal de cuius all'assuntore: la legge lo separa dall'eredità e lo fa oggetto di una successione (anomala) a titolo particolare (c.d. assunzione del maso). Corrispondentemente si produce un effetto di surrogazione reale, per cui in luogo del maso entra nella massa dividenda, sotto forma di un'obbligazione pecuniaria dell'assuntore, il prezzo di assunzione fissato ai sensi dell'art. 25. ciò significa che, in ordine al maso, la divisione ereditaria non e una divisione per equivalente nel senso tecnico dell'art. 720 cod. civ. (cioé una divisione avente per oggetto l'immobile, attuata mediante assegnazione per intero del bene alla porzione di uno dei coeredi e costituzione in favore degli altri di un diritto di conguaglio), bensì é una divisione avente per oggetto il valore di reddito del maso, tradotto in una obbligazione di somma determinata <posta a carico dell'assuntore> (art. 26 t.u. cit.).

Ne consegue che, ove si proceda al supplemento di divisione previsto dall'art. 30 della legge n. 1 del 1954 (e ora dagli artt. 29 e 29/a del t.u. del 1978 modificato dalla legge prov. n. 10 del 1982), previo conferimento alla massa del prezzo ricavato dalla vendita del maso, l'obbligazione di restituzione alla massa mediante imputazione alle rispettive quote, alla quale sono tenuti a loro volta i coeredi dell'assuntore in ragione di ciò che sul valore di reddito del maso hanno ricevuto nella prima divisione, e un'obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico. L'applicazione di tale principio alla collazione di denaro donato, e quindi anche all'imputazione di debiti di somme di denaro insorti tra coeredi, é stata riconosciuta costituzionalmente legittima dalla sentenza 25 giugno 1981 n. 107 di questa Corte, in relazione agli artt. 747, 750 e 751 cod. civ.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 (Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) nella parte in cui non prevede che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato, l'assuntore e tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del valore delle migliorie apportate al maso;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della citata legge provinciale n. 1 del 1954 nella parte in cui non prevede la rivalutazione monetaria del prezzo di assunzione del maso ai fini del calcolo dell'eccedenza del ricavo dall'alienazione, sollevata, con riferimento agii artt. 3, 42 e 44 Cost., dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.