Ordinanza n.492 del 1988

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ORDINANZA N.492

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171 del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 20 febbraio 1986 dal Pretore di Milano, iscritte ai nn. 365 e 366 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti d'opposizione a decreto penale, il Pretore di Milano - preso atto che la notificazione del decreto di citazione a giudizio ai rispettivi opponenti era avvenuta <nei modi indicati nell'ultima parte dell'art. 171 c.p.p.> (cioé, mediante deposito nella cancelleria dell'ufficio procedente) per esserne diventata impossibile la notificazione nel domicilio dichiarato al momento dell'opposizione-ha sollevato, con due ordinanze dall'identico contenuto, <questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 c.p.p., nella parte in cui consente la notificazione in cancelleria del decreto di citazione dell'opponente a decreto penale, in relazione all'art. 24 Cost.>;

e che nei due giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

che, con sentenza n. 32 del 1981, questa Corte, nel dichiarare non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 171, quinto comma, del codice di procedura penale, <nella parte in cui dispone che le notificazioni, qualora manchi o sia insufficiente o inidonea la dichiarazione di domicilio, siano eseguite mediante deposito in cancelleria e con avviso al difensore>, ha precisato che la corretta applicazione della norma allora denunciata-il cui <fine> é quello di <conseguire una maggiore semplificazione e celerità delle forme di notificazione>-trova il suo <presupposto> nel fatto che <l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico>, cosicchè le modalità prescritte dall'art. 171, quinto comma, possono essere adottate solo quando la notificazione nelle forme ordinarie si sia resa impossibile a seguito di un fatto addebitabile all'imputato;

che la ratio decidendi della sentenza n. 32 del 1981 é senz'altro applicabile alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'<ultima parte> (cioé, il sesto comma) dell'art. 171 del codice di procedura penale-la quale estende le modalità previste dal quinto comma dello stesso articolo al caso in cui <le notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso>-essendo il <fine> perseguito dalla norma ora censurata ed il <presupposto per la corretta applicazione> di essa rispettivamente identici al <fine> perseguito dall'art. 171, quinto comma, ed al <presupposto per la corretta applicazione> di quest'ultimo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.