ORDINANZA N.491
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 febbraio 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, <nei limiti in cui, nell'interpretazione della Corte di cassazione, non consente alcun controllo giurisdizionale circa la valutazione del P.M. sulla evidenza della prova quando lo stesso richiede procedersi con istruzione formale>, e ciò perchè la Corte di cassazione avrebbe <sempre affermato... l'assoluta insindacabilità da parte del G.I. dell'apprezzamento del P.M. sull'evidenza della prova>;
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;
considerato che-contrariamente a quanto asserito dal giudice a quo-la scelta del rito formale da parte del pubblico ministero é sempre sottoponibile dal giudice istruttore, attraverso il meccanismo del conflitto di competenza (artt. 51-54 del codice di procedura penale), al controllo della Corte di cassazione, controllo preordinato, appunto, a verificare, quando occorra, se sussistano o no le condizioni che impongono al pubblico ministero di procedere con istruzione sommaria <in ogni caso in cui la prova appare evidente>, cioé -come precisa la costante interpretazione della stessa Corte di cassazione-<in ogni caso in cui gli elementi probatori emergono dagli atti con carattere di immediatezza e di veridicità, rendendo così superflui ulteriori, particolari approfondimenti>;
e che, non avendo provveduto il Giudice istruttore a sollevare conflitto di competenza, un sindacato sulla legittimità costituzionale della norma censurata, richiesto prima che il relativo conflitto sia stato risolto dalla Corte di cassazione, comporta la prospettazione di una questione meramente eventuale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza del 26 febbraio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.