Oridnanza n.483 del 1988

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ORDINANZA N.483

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903 (Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici), promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1982 dal Pretore di Massa, iscritta al n. 860 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Palmieri Ido e dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che nel procedimento promosso dal Rev.do Palmieri Ido, francescano (clero regolare), per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, all'iscrizione al Fondo di previdenza per il clero, negatagli dall'I.N.P.S., sebbene egli fosse investito delle funzioni di parroco, per essere l'iscrizione medesima riservata ai soli ministri del culto cattolico del clero secolare, l'adito Pretore di Massa, con ordinanza in data 25 agosto 1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella parte in cui esclude il diritto del religioso non appartenente al clero secolare, investito delle suddette funzioni, di ottenere l'iscrizione al menzionato Fondo di previdenza;

che, ad avviso del giudice a quo, tale esclusione determina un'arbitraria discriminazione in danno del religioso appartenente al clero regolare, il quale si vede privato della tutela previdenziale, essendogli inibita sia l'iscrizione al Fondo in questione, sia quella all'assicurazione generale obbligatoria, in quanto prestatore di lavoro in favore di terzi <concordatari>, quali la parrocchia;

che si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che la difesa dell'Istituto e quella dell'Autorità intervenuta hanno concluso nel senso dell'infondatezza della questione, mentre di opposto tenore sono state le conclusioni della parte privata;

che la questione é manifestamente infondata;

che, invero, la condizione del sacerdote del clero secolare - avente diritto, in virtù di tale suo status, all'iscrizione al Fondo di cui alla legge n. 903 del 1973 -e quella del sacerdote del clero regolare non sono assimilabili;

che relativamente a quest'ultimo, i voti di carità, di obbedienza e di povertà, la sua appartenenza ad una comunità costituente garanzia di assistenza e di mantenimento, integrano uno status complessivamente non comparabile con quello tenuto presente dal legislatore come idoneo a legittimare ex se l'iscrizione del sacerdote secolare al Fondo suddetto;

che, inoltre, é inesatto che il sacerdote appartenente al clero regolare rimanga sprovvisto di tutela assicurativa, ove presti lavoro a favore di enti <concordatari> (come la parrocchia), posto che questa Corte, con sentenza n. 108 del 1977, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui escludeva dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie il clero regolare officiato di attività lavorativa retribuita alle dipendenze di enti concordatari (e ciò con specifico riferimento ad un caso analogo a quello del giudizio a quo, perchè concernente la tutela assicurativa di un religioso investito delle funzioni di parroco).

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Massa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.