Oridnanza n.482 del 1988

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ORDINANZA N.482

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13 (Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1981 dalla Corte dei Conti- Sezione III giurisdizionale-, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno 1983.

Visti l'atto di costituzione di Parisi Salvatore nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 6 marzo 1981, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963 n. 13 (concernente il trattamento pensionistico del personale delle Ferrovie dello Stato), nella parte in cui, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost., stabilisce che il riscatto del periodo di servizio reso in qualità di <assuntore> é riconoscibile per intero fino ad un massimo di venti anni anteriori al 1° gennaio 1958, salvo che non risulti più favorevole l'applicazione dell'art. 31 della legge n. 1236 del 1959;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata viola la proporzione tra la pensione, intesa come retribuzione differita, e la quantità del lavoro prestato, allorquando esclude dall'ammissione a riscatto-e, quindi, dalla valutabilità a fini pensionistici-tutto il servizio eccedente i venti anni anteriori alla data suddetta, ancorchè trattasi di servizio che sarebbe utile, come nella fattispecie, a raggiungere il massimo del trattamento di quiescenza, con conseguente diversità di trattamento, in ordine alla valutazione degli anni di <assuntorato>, fra chi ha prestato per lungo periodo il relativo servizio e chi lo ha prestato al massimo per venti anni;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituendosi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione;

che la parte privata si é costituita spiegando conclusioni di segno opposto e sollecitando la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli svolti dal giudice a quo; che la questione appare manifestamente infondata;

che, invero, in materia previdenziale, nel valutare il rispetto del principio di proporzionalità del trattamento di quiescenza alla qualità e quantità del lavoro prestato, deve aversi riguardo altresì al precetto di cui all'art. 38 Cost., che é disposizione speciale ed assorbente rispetto a quelle di cui agli artt. 35 e 36 Cost. (sent. n. 128 del 1973) e non appare in contrasto con l'impugnata disposizione limitativa della riscattabilità del servizio di <assuntoria>, la quale non preclude il diritto del lavoratore di vedersi assicurati <mezzi adeguati> alle sue esigenze di vita, in caso di vecchiaia;

che, inoltre, il servizio di <assuntoria>, solo a far data dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 venne configurato come idoneo a consentire, ai relativi agenti, l'attribuzione di uno stato giuridico parallelo a quello degli altri dipendenti ferroviari, con elementi di novità e diversità rispetto alla pregressa situazione, regolata da speciali capito lati;

che la diversa <qualità> del lavoro prestato anteriormente a quella data giustifica l'assenza della previsione di una sua automatica ricongiungibilità, a fini pensionistici, al servizio successivamente prestato;

che la riscattabilità costituisce un beneficio discrezionalmente accordato dal legislatore ed i limiti ad essa posti trovano giustificazione sia nella necessita di riferirsi a situazioni di non antichissima data e perciò più facilmente documentabili, sia nella valutazione del quadro delle compatibilità finanziarie, al fine di non dilatare eccessivamente ed in modo indeterminato i riflessi onerosi che la suddetta concessione poteva comportare a carico del bilancio dello Stato;

che il corretto esercizio della discrezionalità legislativa vale anche ad escludere la dedotta violazione del principio di eguaglianza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.