Sentenza n.480 del 1988

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SENTENZA N.480

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge regionale approvato il 24 marzo 1983 e riapprovato il 4 maggio 1983, avente per oggetto: <Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72: ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 maggio 1983, depositato in cancelleria il 31 maggio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1983.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

uditi l'Avocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione.

Considerato in diritto

Come accennato in narrativa, l'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 1° dicembre 1986 n. 59, dettante la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci nella Valle, pone (lett. f), tra gli altri requisiti per la iscrizione nell'elenco regionale professionale, la dimostrazione <di avere conoscenza delle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato annualmente dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali>.

Inoltre la l. reg. n. 72 del 1977 é stata esplicitamente abrogata dall'art. 32 l. n. 59 del 1986.

Non sussistendo più alcun interesse delle parti alla causa e non avendo mai esplicato effetti la norma impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Maggio 1988.