SENTENZA N.480
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge regionale approvato il 24 marzo 1983 e riapprovato il 4 maggio 1983, avente per oggetto: <Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72: ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 maggio 1983, depositato in cancelleria il 31 maggio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1983.
Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Valle d'Aosta;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;
uditi l'Avocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione.
Considerato in diritto
Come accennato in narrativa, l'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 1° dicembre 1986 n. 59, dettante la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci nella Valle, pone (lett. f), tra gli altri requisiti per la iscrizione nell'elenco regionale professionale, la dimostrazione <di avere conoscenza delle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato annualmente dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali>.
Inoltre la l. reg. n. 72 del 1977 é stata esplicitamente abrogata dall'art. 32 l. n. 59 del 1986.
Non sussistendo più alcun interesse delle parti alla causa e non avendo mai esplicato effetti la norma impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 27 Maggio 1988.