Sentenza n.476 del 1988

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SENTENZA N.476

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 180, approvato il 9 giugno 1977 dall'Assemblea regionale siciliana e avente per oggetto: <Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali>, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 17 giugno 1977, depositato in cancelleria il 24 giugno successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avv. Luigi Maniscalco Basile per la Regione.

Considerato in diritto

l.-Con il ricorso di cui é causa il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugna il disegno di legge n. 180, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 giugno 1977, avente ad oggetto <Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali> e chiede alla Corte di dichiararne l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 17 lett.f) dello Statuto della Regione siciliana e 3 della Costituzione.

2. -Va osservato che l'operatività del disegno di legge impugnato é testualmente delimitata al biennio 1977-1978 dall'art. 1 dello stesso disegno, dove si stabilisce che l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione é autorizzato ad assegnare, per gli anni 1977 e 1978, al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951 n. 25, la somma di L. 2000 milioni per ciascun anno, da destinare alle finalità straordinarie previste dalla stessa legge.

Da un esame complessivo del disegno di legge n. 180 si evince dunque che le disposizioni ivi previste non possono più trovare alcuna applicazione giacche, mentre da un lato é decorso il termine di efficacia della legge, dall'altro si é anche esaurita la <eccezionale> congiuntura socio-economica sulla quale il legislatore regionale intendeva allora intervenire. Per effetto di tali modificazioni e divenuto pertanto oggettivamente impossibile attuare l'erogazione delle provvidenze a favore dei lavoratori sospesi secondo i criteri originariamente previsti; ne sono ipotizzabili forme di utilizzazione attuale dei fondi a suo tempo stanziati dalla Regione da porre in essere nell'osservanza delle procedure del disegno di legge n. 180.

3. - Poichè la legge impugnata é una legge a termine che non ha potuto e non può trovare applicazione va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale promossa dal Commissario del Governo per la Regione siciliana-in riferimento agli artt. 17 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana e 3 della Costituzione-con ricorso in data 17 giugno 1977 avverso il disegno di legge della Regione siciliana approvato dall'Assemblea regionale nella seduta del 9 giugno 1977 avente ad oggetto <Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.