Sentenza n.473 del 1988

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SENTENZA N.473

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 10 aprile 1978, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s.d., avente per oggetto: <Pesca del novellame di sarda e di anguilla per il consumo>.

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Considerato in diritto

1.-Come descritto in narrativa, la Regione Sicilia chiede che le sia riconosciuta la competenza all'autorizzazione della pesca del novellame di sarda e di anguilla nel proprio mare territoriale, a norma degli artt. 14, lett. l, e 20 Statuto Sicilia, e relative norme di attuazione. Di conseguenza, la stessa ricorrente chiede anche l'annullamento della Circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s. d., con la quale il predetto Ministro ha autorizzato in via generale e permanente la pesca dell'anzidetto novellame.

Il ricorso va accolto.

2.-Nell'attribuire alla regione ricorrente la competenza legislativa esclusiva in materia di pesca (art. 14, lett. l) e le relative funzioni amministrative (art. 20), lo Statuto speciale della Sicilia intende riferirsi, come questa Corte ha affermato in un caso analogo relativo alla Regione Sardegna (sent. n. 23 del 1957) e come é pacificamente ammesso, tanto alla pesca nelle acque interne, quanto alla pesca nella frazione di mare territoriale circostante la regione.

Questa interpretazione ha un preciso riscontro nel d.P.R. n. 913 del 1975, che, dettando le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pesca, prevede, innanzitutto, che la Regione <esercita le attribuzioni del Ministero della Marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale> (art. 1), e, subito dopo, che <nelle attribuzioni di competenza regionale rientrano la disciplina, la polizia e ogni altro provvedimento in materia di pesca, nonchè la sovrintendenza sui mercati ittici, sui centri di raccolta e sulle scuole professionali>.

Non si può, pertanto, dubitare che, se pure nei limiti indicati dall'art. 3 dell'appena citato d.P.R. n. 913 del 1975 - che riserva allo Stato la cura delle esigenze militari e di pubblica sicurezza, oltrechè i servizi di carattere nazionale -spettino alla Regione Sicilia il potere di disciplinare legislativamente e amministrativamente la pesca del c.d. novellame.

Del resto, questa sembra essere anche la più recente convinzione dello Stato che, negli ultimi provvedimenti ministeriali adottati in attuazione delle leggi che riconoscono al Ministro della Marina mercantile il potere di autorizzare la pesca, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame <di qualunque specie vivente marina> e, in particolare, di quello <di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto)>, lascia <ferma> la competenza vantata nella stessa materia dalle regioni a statuto speciale (d.m. 20 dicembre 1985, in G.U 8 gennaio 1986, n. 5).

3. -Collocata all'interno del quadro di ripartizione di competenze ora delineato, la circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s. d., la quale detta una disciplina della pesca del novellame di sarda e di anguilla da applicarsi nell'ambito dell'intero mare territoriale nazionale, deve dunque ritenersi violativa delle competenze attribuite alla Regione Sicilia dagli artt. 14, lett. l e 20 dello Statuto di autonomia, nonchè dalle <Norme di attuazione>, di cui al d.P.R. n. 913 del 1975. Essa, pertanto, é conseguentemente annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Regione Sicilia il potere di autorizzare la pesca del novellame di sarda e di anguilla nel proprio mare territoriale;

conseguentemente, annulla la circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s. d., avente ad oggetto: <Pesca del novellame di sarda e di anguilla per il consumo>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.