Sentenza n.472 del 1988

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SENTENZA N.472

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 5 agosto 1981, n. 441, relativa alla vendita a peso netto delle merci, promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, notificato il 9 settembre 1981, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 55 del Registro ricorsi 1981.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-Questa Corte é chiamata a decidere sulla questione se la legge 5 agosto 1981, n. 441, intitolata <Vendita a peso netto delle merci>, contrasti con l'art. 4, n. 6, St. F.V.G., e relative norme di attuazione (d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116), che attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva della Regione stessa la materia <industria e commercio>.

La questione non é fondata.

2.-La legge impugnata, complessivamente considerata, stabilisce alcune regole fondamentali sulla misurazione del peso netto delle merci e, come tale, pone una disciplina diretta a integrare necessariamente il sistema legale di misurazione del valore dei beni commerciali.

All'art. 1 é stabilito il principio che la vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve esser effettuata a peso e al netto della tara. All'art. 2 é prescritto che nella vendita al minuto delle merci prima indicate devono essere utilizzati strumenti metrici che consentano all'acquirente l'agevole visualizzazione del peso netto e, nei commi successivi, é previsto un programma (con relativi incentivi) di adeguamento dei predetti strumenti. All'art. 3 sono stabilite le norme sulla utilizzazione e sulla cessione dei contenitori e degli imballaggi relativi alle merci vendute all'ingrosso e al dettaglio. All'art. 5 sono disposte le sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle norme stabilite, nonchè la devoluzione delle stesse all'Erario e la compilazione di un rapporto agli uffici provinciali del commercio nel caso che non vi sia stata oblazione della sanzione. Infine, all'art. 6, sono previsti i criteri e i modi per l'esecuzione della legge stessa.

Si tratta, com'é evidente, di una disciplina unitaria complessivamente rivolta a porre regole di garanzia e di certezza nel traffico commerciale, la quale, se e indubbiamente riferibile ratione materiae al campo dell'<industria e commercio>, resta tuttavia sottratta alla competenza legislativa esclusiva, vantata in proposito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in ragione dell'interesse nazionale che la sorregge e la giustifica.

3.-Le regole di misurazione del peso e del valore dei beni oggetto di scambio commerciale rappresentano un complemento essenziale delle funzioni metrologiche spettanti allo Stato centrale. Al pari di queste ultime, esse rispondono ad esigenze di garanzia e di certezza dei traffici commerciali, che ogni Stato, nella sua unità centrale, ha sempre assicurato a partire dalla propria moderna costituzione come ordinamento giuridico generale a base nazionale. Più precisamente, anzi, l'instaurazione di un sistema legale e unitario di misurazione nel campo commerciale ha rappresentato un fattore fondamentale nel processo di accentramento dei poteri e delle funzioni che ha caratterizzato la nascita e il consolidamento dei moderni Stati nazionali.

Esiste, dunque, un legame tradizionale tra la delineazione delle competenze dello Stato centrale e i poteri relativi alla definizione delle unità di misura e alla determinazione delle regole di misurazione del valore e delle caratteristiche fisiche delle merci che e tuttora solido e che soltanto recentemente, a causa di un prodigioso sviluppo tecnologico e di un grandioso ampliamento dei mercati, ha subito sostanziali deroghe a favore di sedi decisionali di livello sovranazionale (comunitario) o internazionale.

Ma, é bene precisarlo subito, anche quest'ultimo fenomeno rappresenta un'ulteriore conferma del rilievo che gli interessi sottesi alla legge impugnata trascendono gli ambiti di competenza costituzionalmente garantiti alle regioni, tanto se ad autonomia comune quanto se ad autonomia differenziata. Per un verso, infatti, il fenomeno ora rilevato mette in evidenza come gli interessi sottostanti alla disciplina della misurazione del peso o del valore delle merci siano coincidenti o, comunque, omogenei con quelli che giustificano la previsione dei limiti derivanti all'autonomia regionale dagli obblighi internazionali o dalle norme comunitarie. Per altro verso, lo stesso fenomeno costituisce una riprova della considerazione che i poteri e le regole di cui si discute servono al loro proprio fine soltanto ove siano collegati a istanze di normazione del livello più elevato, le quali, sul piano nazionale, si identificano naturalmente con quelle statali.

Tutto ciò si spiega agevolmente col fatto che, essendo dirette - al pari delle norme sulla circolazione delle valute o di quelle sulle misure di valore-al fine di imporre l'uniformità dei termini di scambio dei beni su tutto il territorio nazionale, le regole sulla misurazione del peso delle merci rappresentano un mezzo indispensabile per soddisfare l'interesse nazionale alla certezza dei traffici commerciali e alla garanzia della buona fede degli operatori economici, siano essi commercianti o consumatori.

Poichè, pertanto, l'interesse sottostante alla legge impugnata risponde a un'esigenza nazionale di carattere imperativo e poichè il complesso delle disposizioni ivi contenute vanta un legame di necessaria strumentalità con la realizzazione della predetta esigenza, non vi può esser dubbio che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 177 e 217 del 1988), si sia in presenza di un interesse nazionale in grado di delimitare le competenze legislative regionali. Trattandosi, anzi, di norme di polizia commerciale dirette a garantire la sicurezza dello scambio e del traffico delle merci e, come tali, volte a soddisfare un interesse costituzionalmente tutelato, in quanto indubbiamente rientrante nel precetto che l'iniziativa economica debba svolgersi nell'ambito di un sistema di relazioni di mercato che salvaguardi la sicurezza (art. 41, secondo comma, Cost.), appare evidente che la legge impugnata é espressione di un interesse in grado di imporsi anche di fronte all'ampia autonomia garantita in materia di commercio alla Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso il riconoscimento di una competenza legislativa esclusiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 5 agosto 1981, n. 441, sollevata, in riferimento all'art. 4, n. 6, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1), con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.