Ordinanza n.468 del 1988

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ORDINANZA N.468

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 74 della legge della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34 (Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi sull'edilizia abitativa agevolata) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 maggio 1983 dal Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria-sui ricorsi riuniti proposti da Hauser Josef ed altri contro la Provincia di Bolzano ed altro, iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1984 dal Consiglio di Stato-Sezione IV giurisdizionale-sul ricorso proposto da Savio Paolo ed altri contro la Provincia Autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 771 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/1a serie speciale dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Hauser Josef ed altri, di Savio Paolo ed altra e della Provincia di Bolzano ed altro;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi gli avvocati Sergio Dragogna per Hauser Josef ed altri e Savio Paolo ed altra e l'avvocato Mario Barbato per la Provincia di Bolzano ed altro.

Ritenuto che il Consiglio di Stato (Ad. plen.), con ordinanza emessa il primo settembre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, della legge della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, nella parte in cui, modificando e sostituendo l'art. 16, comma quinto, dell'ordinamento urbanistico provinciale (approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20), prevede che il termine decennale per l'espropriazione, decorrente dall'approvazione del piano urbanistico comunale, deve intendersi rispettato, oltrechè nell'ipotesi di intervenuta acquisizione delle aree, anche <qualora... sia stato emesso il decreto del Presidente della Giunta provinciale di costituzione della comunione e/o divisione materiale ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni>, per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione;

che, con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della detta legge della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, il quale prevede l'applicazione della norma dell'art. 2 anche quando il decreto di costituzione della comunione e/o divisione materiale é stato emesso prima della entrata in vigore della legge stessa, per violazione del principio generale dell'ordinamento (artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il T.A.A.) di irretroattività delle leggi;

che analoghe questioni sono state sollevate dal Consiglio di Stato (IV sez.) con ordinanza emessa il 26 giugno 1984;

che si sono costituiti, con unico atto, la provincia di Bolzano ed il Comune di Silandro, deducendo l'infondatezza delle questioni proposte e rilevando l'intervenuta abrogazione delle norme impugnate con la legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45;

che si sono costituite anche le parti private nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato (Hauser e Jagmeister, nel primo giudizio; Savio e Ladurner, nel secondo), svolgendo argomentazioni a sostegno della fondatezza delle questioni proposte;

considerato che, stante l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che, successivamente all'emissione della prima ordinanza di rimessione ed anteriormente all'emissione della seconda ordinanza, é stata promulgata la legge della Provincia di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45, la quale nell'art. 4, terzo comma, dispone, fra l'altro, la soppressione nel testo dell'art. 16, quinto comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, così come emendato dall'art. 2, quinto comma, della legge 24 novembre 1980, n. 34, delle parole <rispettivamente per le zone di espansione non sia stato emesso il decreto del Presidente della Giunta provinciale di costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni>: disposizione che importa l'abrogazione anche dell'art. 74 della legge provinciale di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, secondo cui tale previsione é applicabile agli atti di costituzione della comunione e/o divisione materiale già intervenuti;

che, successivamente all'emissione di entrambe le ordinanze di rimessione, é stata promulgata la legge della Provincia di Bolzano 21 gennaio 1987, n. 4, la quale, nell'art. 49, disciplina nuovamente la materia precisando (comma secondo) che <le indicazioni (del programma urbanistico) perdono ogni efficacia... qualora, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano medesimo o di variante allo stesso, gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione delle aree stesse>;

che, dunque, in relazione a tali leggi, é necessario restituire gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.