ORDINANZA N.464
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1982 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza 6 novembre 1982, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione disciplinare decorra <ancorché vi siano stati atti di procedura>: e ciò per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza, tale disposizione crea inammissibili disparità di trattamento, in quanto il notaio, incolpato di violazioni che abbiano anche rilevanza penale (e, perciò, delle violazioni più gravi) a cagione dei tempi lunghi del processo penale e della sua pregiudizialità, evita il più delle volte l'irrogazione di una sanzione disciplinare, mentre il notaio che è incaduto nelle più lievi violazioni raramente può sfuggire alle conseguenze sanzionatorie disciplinari;
che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato;
che l'Avvocatura ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata anche in relazione a quanto già da tempo le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione ebbero a decidere in proposito.
Considerato che il giudicato cui fa cenno l'Avvocatura Generale risolve i contrasti della giurisprudenza ordinaria nell'ambito della interpretazione della legge notarile, mentre il Tribunale rimettente ha sollevato questione di incompatibilità dell'art. 146 della legge rispetto all'art. 3 della Costituzione;
che, pero, il profilo sollevato attiene manifestamente ad una situazione di fatto (i tempi lunghi del processo penale) che-fra l'altro-non può non avere carattere provvisorio, specie ove si consideri nella prospettiva del nuovo processo penale, su cui, perciò, non è consentito fondare un confronto di legittimità costituzionale, come questa Corte ha più volte avvertito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), sollevata dal Tribunale di Roma, con ordinanza 6 novembre 1982, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 14/04/88.