Ordinanza n.458 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.458

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Cosenza, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40/1 a S.S. dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 4 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella parte in cui non é prevista una diminuzione di pena anche per chi procura modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi mentre la diminuzione di pena e prevista per chi illecitamente detiene, trasporta, offre, acquista, vende, pone in vendita, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi, sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento tra condotte sostanzialmente uguali quanto alla pericolosità sociale e sotto il profilo della diminuita possibilità di esercizio del diritto di difesa per chi pone in essere la prima condotta.

Considerato che dalla stessa ordinanza di rimessione espressamente risulta che l'imputato acquisto con denaro proprio e poi cedette a terzi la sostanza stupefacente e che, pertanto, quindi egli comunque realizzo almeno il comportamento tipico dell'acquisto previsto dall'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

che l'art. 71 della stessa legge (applicabile solo <fuori delle ipotesi previste dagli artt. 72 e 80>) é norma sussidiaria rispetto al successivo art. 72, il quale ha quindi carattere di norma principale, applicabile in via primaria;

che nella specie é pertanto evidente che va applicato l'art. 72 cit., trattandosi, come lo stesso giudice a quo assume, di comportamento previsto da tale disposizione;

che, di conseguenza, ogni questione sui rapporti fra la struttura dei comportamenti previsti dagli artt. 71 e 72 cit., é manifestamente irrilevante ai fini della decisione di specie;

che la sollevata questione di legittimità costituzionale va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi codipendenza) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Cosenza con ordinanza del 4 marzo 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.